Cassazione Penale, Ordinanza n. 23480/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna per trasporto di sostanza stupefacente occultata su un camion e per resistenza a pubblico ufficiale, proponendo tre censure: 1) vizio di motivazione sulla circostanza aggravante dell'ingente quantità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato in modo non corretto il dato quantitativo dello stupefacente; 2) illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che la sola incensuratezza avrebbe dovuto essere valutata favorevolmente; 3) incongruità del trattamento sanzionatorio, ritenuto giustificato con argomentazioni tautologiche, anche alla luce della precedente sostituzione in sede cautelare della custodia carceraria con l'obbligo di dimora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non fondati i motivi, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo sull'ingente quantità richiamando il quantitativo complessivo di THC, la purezza, il numero di dosi ricavabili e la soglia giurisprudenziale di riferimento; aveva inoltre motivato correttamente sul diniego delle attenuanti generiche, non essendo sufficiente la sola incensuratezza dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p.; infine, la pena base e l'aumento per la continuazione erano stati ritenuti adeguati in relazione alla gravità dei fatti e alle modalità della condotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice richiamata per la detenzione/trasporto di stupefacente in ingente quantità, con rilievo del dato quantitativo e della purezza della sostanza ai fini dell'aggravante o della qualificazione del fatto
art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990
norma contestata insieme all'art. 73 per la rilevanza dell'ingente quantità di sostanza stupefacente
norma incriminatrice richiamata per la fuga e la condotta di resistenza posta in essere dopo il fermo
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; la sola incensuratezza non è più sufficiente dopo la riforma del 2008
richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p.
legge di conversione della riforma dell'art. 62-bis c.p.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Ai fini della configurazione dell'ingente quantità di stupefacente, il giudice può valorizzare il quantitativo complessivo di principio attivo, il grado di purezza e il numero di dosi ricavabili, senza che sia decisivo il fatto che la sostanza sia di una sola tipologia o che sia stata poi sequestrata.
- Il giudizio sulla circostanza dell'ingente quantità può fondarsi su parametri quantitativi oggettivi e sulla soglia elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, purché la motivazione dia conto della rilevanza concreta del dato valutato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice motivi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la sola incensuratezza non è di per sé sufficiente a giustificare la concessione.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando la Corte territoriale spieghi in modo non apparente la congruità della pena base e dell'aumento per la continuazione, con riferimento alla gravità del fatto e alle modalità della condotta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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