Cassazione Penale, Ordinanza n. 35168/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il caso riguarda il rinvenimento fortuito di 100 banconote da 500 euro, spontaneamente consegnate ai militari dell'Arma e poi sequestrate probatoriamente. Il procedimento iscritto a carico di ignoti veniva archiviato con contestuale confisca del denaro. Il soggetto che aveva trovato le somme chiedeva in sede esecutiva la revoca della confisca e la restituzione del denaro, invocando la disciplina civilistica delle cose smarrite. Contro l'ordinanza del Tribunale di Verona che aveva confermato la confisca, proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità per violazione degli artt. 127, 666 e 676 c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto fissare udienza in camera di consiglio e non decidere de plano; 2) violazione degli artt. 240 c.p. e 927, 928 e 929 c.c., assumendo che la confisca di cose pertinenti al reato non fosse disposta in assenza di condanna e che, mancandosi elementi sulla provenienza e appartenenza del denaro, dovesse attivarsi la procedura per le cose smarrite con comunicazione al Sindaco e possibile acquisto della proprietà da parte del ritrovatore.
La decisione
La Corte non esamina nel merito le doglianze sulla confisca o sulla disciplina civilistica del ritrovamento, ma riqualifica il ricorso per cassazione come opposizione avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. Richiamando il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, ritiene che il rimedio corretto contro l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione in materia di revoca/confisca sia l'opposizione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento. Conseguentemente dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per la trattazione della fase di opposizione.
Norme richiamate
"opposizione"; "unico rimedio esperibile"
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione reso de plano è soggetto a opposizione davanti allo stesso giudice, non a ricorso immediato per cassazione.
Le competenze ulteriori del giudice dell'esecuzione richiamano il procedimento dell'art. 667, comma 4, c.p.p., con conseguente rimedio dell'opposizione.
È richiamato dalla difesa per sostenere la necessità dell'udienza camerale, ma la Corte precisa che la disciplina applicabile alla materia è quella dell'art. 667, comma 4, c.p.p., richiamata dall'art. 676 c.p.p.
Invocato come parametro di nullità per la mancata celebrazione dell'udienza camerale, ma non è oggetto di una decisione di merito sulla sua violazione.
Invocato per contestare la confisca delle cose pertinenti al reato in assenza di condanna; la Corte non si pronuncia sul merito di tale censura.
Richiamato per la disciplina della cosa smarrita e degli obblighi del ritrovatore.
Richiamato per la comunicazione al Sindaco e gli adempimenti relativi alle cose ritrovate.
Richiamato per l'acquisto della proprietà della cosa smarrita da parte del ritrovatore dopo il decorso delle formalità previste.
Massime di principio
- Il provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide sulla revoca della confisca nelle "altre competenze" dell'art. 676 c.p.p. segue il modello procedimentale dell'art. 667, comma 4, c.p.p.; il rimedio ordinario è quindi l'opposizione allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.
- Quando un ricorso per cassazione è proposto avverso un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in un caso in cui la legge prevede l'opposizione, il giudice di legittimità deve preferire, ove possibile, la riqualificazione dell'impugnazione anziché la declaratoria di inammissibilità, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
- La riqualificazione dell'impugnazione è giustificata anche dall'esigenza di non privare l'interessato della fase di riesame davanti al giudice dell'esecuzione, che ha cognizione piena delle questioni di merito non ancora sottoposte a un giudice di merito.
- In materia esecutiva, la corretta individuazione del rimedio processuale prevale sull'erronea qualificazione formale del mezzo di impugnazione proposto dalla parte.
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