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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01458/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando riproduttive e generiche le censure già respinte con motivazione logica e adeguata dalla Corte di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente ritenuta destinata allo spaccio. In cassazione ha riproposto doglianze già svolte in appello: contestava la qualificazione della sostanza come detenuta a fini di spaccio, lamentava il mancato riconoscimento della continuazione con altro delitto della stessa specie, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che la decisione di merito era sorretta da elementi fattuali convergenti sulla destinazione allo spaccio, come la suddivisione in dosi, il materiale per il confezionamento e la presenza di denaro. Ha inoltre ritenuto corretta la mancata applicazione della continuazione perché la richiesta era stata formulata tardivamente in udienza e non con i normali mezzi di impugnazione, nonostante il giudicato del precedente reato fosse già intervenuto da tempo. Quanto alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale, ha valorizzato negativamente il fatto che il reato fosse stato commesso durante la misura cautelare domiciliare e la prognosi sfavorevole di recidiva.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La detenzione di sostanza stupefacente era stata ritenuta finalizzata allo spaccio sulla base di indici fattuali convergenti, valorizzati come adeguati dalla corte di merito.

  • art. 81 c.p.

    La richiesta di riconoscimento della continuazione è stata ritenuta tardiva e non veicolata con i normali mezzi di impugnazione, poiché il precedente giudicato era già intervenuto da tempo.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato congruamente motivato in ragione della commissione del fatto durante la misura cautelare domiciliare e della prognosi negativa di recidiva.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena è stata negata sulla base di elementi ostativi e di una prognosi sfavorevole sul futuro comportamento del reo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure che ripropongono questioni già esaminate e motivate in appello, o che si risolvono in una diversa lettura del merito, sono inammissibili in cassazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti dal giudice di merito, quando le doglianze si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
  • La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da elementi indiziari convergenti, quali il frazionamento in dosi, la disponibilità di materiale per il confezionamento e la presenza di denaro in rapporto al materiale stesso.
  • La richiesta di applicazione della continuazione deve essere proposta tempestivamente e attraverso i normali mezzi di impugnazione; non può essere utilmente introdotta tardivamente in udienza se il precedente reato è già coperto da giudicato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice valorizzi circostanze concrete negative, come la commissione del reato durante una misura cautelare e una prognosi sfavorevole di recidiva.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di censure generiche o apparentemente di legittimità che, in realtà, contestano soltanto la valutazione di merito compiuta e adeguatamente motivata dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

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