Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per l'udienza preliminare aveva applicato, su accordo delle parti, la pena nei confronti dell'imputato per i reati di truffa, autoriciclaggio e intestazione fittizia. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, in primo luogo, la violazione di legge per essere il reato presupposto della truffa estinto per remissione di querela, con conseguente insussistenza del delitto di autoriciclaggio. In secondo luogo, lamentava violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena base, sostenendo che essa avrebbe dovuto essere calcolata secondo la disciplina vigente al tempo del fatto, quando per l'ipotesi attenuata richiamata la pena massima era inferiore a cinque anni. La Corte ha ritenuto la prima doglianza manifestamente infondata, richiamando il principio secondo cui l'estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo di riciclaggio/autoriciclaggio, sia se l'estinzione era già maturata prima dei fatti, sia se sopravvenuta. Ha inoltre giudicato la seconda censura non consentita, perché il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento non può dedurre l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'effetto estintivo della remissione di querela rispetto al reato di autoriciclaggio e non proponibile la censura sulla pena in sede di ricorso contro sentenza di patteggiamento, in quanto diretta a sollecitare il controllo ex art. 129 c.p.p. precluso dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di riciclaggio/autoriciclaggio è autonomo rispetto al reato presupposto; l'estinzione di quest'ultimo non si estende automaticamente al reato successivo.
Contro la sentenza di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La sentenza di proscioglimento immediata non può essere oggetto della specifica censura proposta contro la sentenza di patteggiamento nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La Corte dichiara l'inammissibilità con ordinanza de plano nei casi previsti.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte lo richiama nel testo, ma il principio applicato è quello dell'autonomia del reato successivo rispetto all'estinzione del reato presupposto.
La norma è richiamata nel motivo sul trattamento sanzionatorio e sulla disciplina dell'ipotesi attenuata al momento del fatto.
Massime di principio
- Nel delitto di riciclaggio e nelle figure affini, l'estinzione del reato presupposto non travolge il reato successivo, indipendentemente dal fatto che l'estinzione sia originaria o sopravvenuta.
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento non è consentito dedurre l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., quando la censura miri a rimettere in discussione l'accordo sulla pena.
- Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento introduce censure non consentite o manifestamente infondate, la Corte può dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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