Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito nel giudizio definito con concordato in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello la Corte ha preso atto della rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità e ha applicato all'imputato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Contro tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge per mancata concessione delle attenuanti generiche, invocate in ragione del buon comportamento processuale dell'imputato. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel concordato in appello, sono deducibili solo i motivi inerenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite doglianze relative a motivi rinunciati né a vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello la ricorribilità per cassazione è circoscritta ai motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo.
art. 129 c.p.p.
È richiamato per escludere la censura relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, non deducibile nel ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono ammissibili solo le censure che attengono alla validità della scelta negoziale e alla corrispondenza tra accordo e decisione, non già le doglianze su profili già rinunciati.
- Le contestazioni sulla mancata concessione di attenuanti o, più in generale, sulla quantificazione della pena sono inammissibili se non si traducono nella denuncia di una sanzione illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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