Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva definito il giudizio applicando la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a vari reati di rapina e ad altri fatti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione dolendosi, in sintesi, della qualificazione giuridica dei reati di rapina e della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare cause di proscioglimento. Il ricorso è stato ritenuto generico e comunque diretto a censurare profili non deducibili dopo l'accordo sui motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, nel concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo, nonché eventuali profili di illegalità della pena. Sono invece inammissibili le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., perché inerenti a motivi rinunciati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il concordato sui motivi di appello comporta la rinuncia ai motivi non incompatibili con l'accordo, e limita il sindacato di legittimità ai soli profili relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione e all'eventuale illegalità della pena
la mancata applicazione della causa di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso una sentenza resa all'esito di concordato sui motivi di appello, se il motivo risulta rinunciato
richiamato dalla giurisprudenza come antecedente dell'attuale concordato ex art. 599-bis c.p.p., rispetto al quale il principio di inammissibilità delle censure rinunciate resta applicabile
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Cassa delle ammende
il ricorrente è stato condannato al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende in ragione della propria colpa nella proposizione del ricorso inammissibile
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza emessa a seguito di concordato sui motivi di appello, sono deducibili soltanto vizi attinenti alla formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione e all'eventuale illegalità della pena.
- La qualificazione giuridica del fatto non è censurabile in cassazione quando la parte abbia aderito a un concordato sui motivi di appello, perché il relativo motivo deve intendersi rinunciato.
- Anche la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere utilmente dedotta in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., se il tema è coperto dall'accordo processuale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, parametrata al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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