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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catania ha definito il giudizio con applicazione della pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in relazione a vari reati di rapina e altri fatti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione dolendosi della qualificazione giuridica di alcuni reati di rapina e del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che, nel concordato in appello, sono proponibili solo censure che investano la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena, salvo che la pena sia illegale. Nel caso concreto, il ricorso è stato ritenuto generico e diretto a contestare la qualificazione giuridica del fatto e una pena non illegale, cioè oggetto di accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto che le doglianze investissero questioni precluse nel giudizio di legittimità successivo al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., in particolare la qualificazione giuridica del fatto e la determinazione della pena, che non risultava illegale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sui motivi di appello limita i motivi deducibili in cassazione alle questioni relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non consente di rimettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto o la pena concordata, salvo illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato è doglianza inammissibile nel ricorso avverso sentenza resa a seguito di concordato sui motivi di appello.

  • art. 599 c.p.p.

    È richiamato come precedente disciplina sostanzialmente riprodotta dall'attuale art. 599-bis c.p.p., con medesimi limiti al sindacato di legittimità.

  • Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinielli, Rv. 276102

    La giurisprudenza di legittimità è richiamata per affermare che sono inammissibili le censure sulla determinazione della pena se non si traducono nell'illegalità della sanzione.

  • Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196

    Si afferma che è inammissibile il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto dopo il concordato in appello, poiché l'accordo sui punti concordati implica rinuncia a dedurre ulteriori doglianze in cassazione, salvo la pena illegale.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato sui motivi di appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per contestazioni inerenti alla validità dell'accordo processuale, al consenso del pubblico ministero o al rispetto da parte del giudice del contenuto concordato.
  • La qualificazione giuridica del fatto non può essere dedotta in cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. se tale profilo era compreso nell'accordo sui motivi di appello, salvo che la decisione abbia applicato una pena illegale.
  • Le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili quando la pena rientra nei limiti di legge e coincide con quella concordata tra le parti; la sindacabilità permane solo in caso di illegalità della sanzione.
  • Nel concordato in appello, l'accordo sui punti concordati comporta la rinuncia alle ulteriori doglianze anche su questioni rilevabili d'ufficio, con la sola eccezione delle questioni che si traducano in una violazione di legge manifesta e decisiva come l'illegalità della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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