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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, ha applicato all'imputato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo per censure sulla formazione della volontà di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi in illegalità della sanzione. Il ricorso, essendo fondato su motivi non consentiti, è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ex art. 599-bis è impugnabile in cassazione solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento non può essere dedotta con ricorso avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, salvo i limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengano alla genesi e alla validità dell'accordo processuale o alla sua trasposizione nella sentenza, non anche per contestare nuovamente il merito dei motivi rinunciati.
  • La doglianza sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia stata emessa a seguito di concordato in appello e non emerga una diversa pronuncia dal contenuto concordato.
  • I vizi sulla determinazione della pena non sono deducibili in cassazione se non si traducono in illegalità della sanzione, cioè se la pena irrogata resta entro i limiti edittali e corrisponde a quella prevista dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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