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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello la Corte territoriale ha preso atto della rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità e ha applicato all'imputato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., sostenendo che tali benefici sarebbero stati riconoscibili in ragione del buon comportamento processuale dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti nel ricorso avverso sentenza emessa in esito a concordato in appello. Ha richiamato il principio secondo cui, in tale sede, sono deducibili solo questioni attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione del giudice rispetto al contenuto concordato; sono invece inammissibili le censure relative a motivi rinunciati e ai vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato come base del concordato in appello, che limita l'ambito delle doglianze deducibili in cassazione.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Evocato dal ricorrente come attenuante speciale asseritamente riconoscibile per il buon comportamento processuale.

  • art. 129 c.p.p.

    Indicato, nel principio richiamato, come oggetto di censure inammissibili se riferite alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili solo vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra decisione del giudice e contenuto dell'accordo.
  • Sono inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati in sede di concordato, poiché la rinuncia preclude la successiva contestazione di tali profili in cassazione.
  • Non possono essere censurati in cassazione, dopo concordato in appello, i vizi relativi alla mancata concessione di attenuanti o alla quantificazione della pena, salvo che la sanzione risulti illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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