Cassazione Penale, Sentenza n. 31691/2024 del 02/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava condanne per bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) commesse in relazione alla Euro Dolci Campani s.r.l. contestando: per Morico Raffaele la mancata derubricazione in bancarotta semplice, l'errato apprezzamento del dolo e la mancata concessione di attenuanti e benefici (sospensione condizionale); per Pecoraro Francesco la mancata prova del suo contributo causale come concorrente extraneus e il travisamento degli elementi che avrebbero dovuto dimostrare la sua estraneità; per Morico Gianni la mancata considerazione dell'ineseguibilità della prima cessione, la derubricazione in bancarotta semplice, il riconoscimento di attenuanti (minima partecipazione, generiche) e la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nel loro complesso (molti motivi in parte inammissibili per genericità o inediti). Ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta sia patrimoniale (distrattiva) sia documentale, confermando l'esistenza di indici di fraudolenza (cessioni sottovalutate, mancata prova del pagamento e dell'utilizzo dei corrispettivi, costituzione di società cessionarie ad hoc, sottrazione/omissione delle scritture contabili). Ha respinto le censure sulla mancanza del nesso causale e sulle posizioni dei concorrenti estranee: la responsabilità poteva essere accertata anche per amministratori cessati o soggetti estranei che abbiano volontariamente contribuito alla distrazione. Ha confermato altresì l'esclusione delle attenuanti e la mancata concessione della sospensione condizionale per i limiti di legge. Infine, ha ribadito che il termine di prescrizione per i reati fallimentari decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (legge fall.)
Disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale (n.1) e la bancarotta fraudolenta documentale (n.2). La Corte ha ritenuto integrati gli elementi materiali e il dolo richiesto: dolo generico per la distrazione (consapevole destinazione del patrimonio lontano dalla garanzia dei creditori) e, per alcune fattispecie documentali, dolo specifico quando la sottrazione/ocultamento delle scritture è funzionale a recare pregiudizio ai creditori.
Norma relativa alla bancarotta semplice; citata come parametro di confronto per la derubricazione richiesta dai ricorrenti, che è stata esclusa dalla Corte in presenza di indici di fraudolenza.
Criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia adeguatamente motivato il diniego, considerando la gravità dei fatti e l'assenza di ravvedimento.
Norma sulla sospensione condizionale della pena: la Corte ha confermato il diniego per mancato rispetto dei requisiti (pena superiore al limite per l'accesso nonostante l'età).
Circostanza attenuante della minima partecipazione: la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la minima partecipazione per il contributo ritenuto essenziale di uno degli imputati.
Principio consensualistico nei trasferimenti: la Corte ha richiamato che la cessione di azienda produce effetti traslativi per effetto del consenso, indipendentemente dal pagamento o dalla consegna, rilevando l'efficacia traslativa della prima cessione.
Richiamati nel contesto dei rapporti obbligatori separati dall'effetto traslativo della vendita (pagamento prezzo e consegna sono obbligazioni distinte).
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Regola l'inammissibilità del ricorso per genericità della censura; la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per aspecificità e mancata correlazione con la motivazione impugnata.
Giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. U. e Sez. 5 citate)
Principi interpretativi richiamati: distinzione tra dolo generico e specifico nelle fattispecie di bancarotta; responsabilità dell'amministratore cessato quando emergano atti posti in essere nella sua gestione o accordi preordinati; decorrenza della prescrizione dal fallimento; valore indiziario degli "indici di fraudolenza" (cessioni sottocosto, società ad hoc, occultamento scritture).
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta distrattiva può essere configurata anche in assenza della volontà esplicita di recare danno ai creditori, quando esiste il dolo generico consistente nella volontà consapevole di destinare il patrimonio a fini non idonei a garantire i creditori (es. cessioni sottovalutate, società cessionarie create ad hoc).
- Per la bancarotta documentale, la sottrazione o distruzione delle scritture richiede dolo specifico; l'omessa tenuta può integrare il reato se diretta a impedire la ricostruzione della gestione e quindi a pregiudicare i creditori.
- L'eventuale cessazione dalla carica di amministratore non esclude la responsabilità penale se emergono elementi che collegano le operazioni distrattive alla sua gestione o a un accordo preordinato con i successori.
- La prova del concorso di un terzo (extraneus) si fonda sulla volontarietà del suo apporto e sulla consapevolezza che la sua condotta avrebbe determinato il depauperamento patrimoniale; non è necessario che il terzo conosca il dissesto societario.
- Ai fini della rilevanza della cessione ai danni dei creditori, il mero accollo di debiti da parte del cessionario non esclude la natura distrattiva se non esiste una clausola liberatoria che sollevi l'accollato dalle passività.
- Il termine di prescrizione per i reati fallimentari decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla singola condotta distrattiva antecedente alla dichiarazione di fallimento.
- Motivi di ricorso generici o non collegati puntualmente alla motivazione del giudice del merito possono essere dichiarati inammissibili: la Cassazione richiede specificità e confronto diretto con la motivazione impugnata.
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