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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31619/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 1854 c.c. in relazione a somme depositate su un conto corrente cointestato, sostenendo che le somme provenivano esclusivamente dalla madre e quindi la presunzione non era applicabile. La difesa ha quindi dedotto l'irrilevanza probatoria della titolarità cointestata ai fini dell'addebito contestato.

La decisione

La Corte ha ritenuto che gli argomenti difensivi, pur non manifestamente infondati, non fossero sufficienti a provare di per sé l'insussistenza del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Tuttavia, constatato che il fatto contestato è stato commesso il 5 settembre 2016 e che non risultano ipotesi rilevanti di sospensione della prescrizione, il reato è estinto per prescrizione. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (deciso il 21 giugno 2024).

Norme richiamate

  • Codice civile - art. 1854

    La sentenza menziona la presunzione ex art. 1854 c.c. come strumento probatorio contestato dalla difesa (presunzione riguardo alla provenienza dei fondi su conto cointestato). La Corte ritiene che l'eccezione di inapplicabilità non sia manifestamente infondata, ma non provi da sola l'assenza del reato.

  • Codice di procedura penale - art. 129

    L'art. 129 c.p.p. è richiamato nella sentenza in relazione all'accertamento dell'esistenza o meno del reato; la Corte osserva che le difese addotte non dimostrano ex se l'insussistenza del reato indicato da tale norma/profilo.

  • Regole sulla prescrizione del reato (normativa di riferimento in materia di estinzione per prescrizione)

    La Corte applica il principio della estinzione del reato per prescrizione, rilevando la data del fatto (5/9/2016) e l'assenza di rilevanti cause di sospensione, con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.

Massime di principio

  • La presunzione relativa alla provenienza di somme su conto cointestato (art. 1854 c.c.) può essere contestata e non è necessariamente "manifattamente fondata" quando si sostiene che i fondi derivino esclusivamente da una diversa titolarità (es. genitore), ma l'opposizione alla presunzione richiede elementi probatori concreti per escludere il reato.
  • Un'eccezione formale sull'inapplicabilità di una presunzione civilistica non basta di per sé a dimostrare l'inesistenza del reato penale: è necessario che la difesa produca prove o argomentazioni idonee a escludere l'elemento costitutivo del reato.
  • La prescrizione può estinguere il reato anche se esistono dubbi probatori; per il detenuto/ricorrente è strategico verificare sempre termini, possibili sospensioni/interruzioni della prescrizione e agire tempestivamente per far valere questa causa estintiva.
  • In casi simili, la miglior difesa combinata consiste nel: a) documentare l'origine delle somme (es. atti bancari, donazioni, redditi della persona indicata), b) dimostrare eventuali interruzioni o sospensioni della prescrizione se utili alla strategia processuale, c) sollevare tempestivamente questioni di prescrizione qualora il tempo trascorso ponga il reato a rischio di estinzione.

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