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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31666/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la pronuncia del giudice di primo grado che, dopo avere dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter c.p.), ha irrogato anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Si censura che tale competenza sia riservata al Prefetto ex art. 224, comma 3 c.d.s., e che la messa alla prova, non prevedendo un accertamento di responsabilità penale, non autorizzi il giudice penale ad applicare l'accessoria; il ricorrente richiamava anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 163/2022 relativa alla riduzione della durata della sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo nella parte relativa alla sanzione amministrativa accessoria: ha annullato senza rinvio la sentenza di primo grado limitatamente all'irrogazione della sospensione della patente, ordinando la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Agrigento per l'esercizio della propria competenza. La dichiarazione di estinzione del reato per esito favorevole della messa alla prova è stata confermata, ma la misura accessoria applicata dal giudice è stata eliminata perché di competenza amministrativa. La Corte ha motivato richiamando l'art. 168-ter c.p. (che non esclude l'applicazione di sanzioni amministrative) e l'art. 224, comma 3 c.d.s., che attribuisce al Prefetto la verifica e l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie quando il reato si estingue per causa diversa dalla morte.

Norme richiamate

  • art. 168-ter cod. pen.

    Stabilisce che l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste; la Corte ne ricava che l'esistenza della norma non attribuisce però al giudice penale la competenza ad irrogarle quando l'estinzione deriva dalla messa alla prova.

  • art. 224, comma 3 cod. strada

    "La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria."

    La Corte interpreta questa disposizione come norma generale che affida al Prefetto la competenza ad accertare e applicare le sanzioni amministrative accessorie (tra cui la sospensione della patente) quando il reato si estingue per cause diverse dalla morte, ivi inclusa l'estinzione per messa alla prova.

  • art. 186 cod. strada (comma 2 e comma 9-bis)

    Richiamato come norma incriminatrice e per evidenziare la differenza tra la procedura speciale prevista dal comma 9-bis (che presuppone l'accertamento di responsabilità e consente al giudice di ridurre la sanzione accessoria) e la messa alla prova penale (che non presuppone accertamento di responsabilità).

  • art. 187 cod. strada (comma 1 e comma 8-bis)

    Analogamente al comma 9-bis dell'art.186, il comma 8-bis riguarda la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità dopo accertamento di responsabilità e prevede, in tale contesto, la competenza del giudice a ridurre la sanzione amministrativa; la Corte lo distingue nettamente dall'istituto della messa alla prova.

  • art. 168-bis cod. pen.

    Definisce la messa alla prova, dando centralità al lavoro di pubblica utilità e alle condotte riparative; la Corte sottolinea che tale istituto prescinde dall'accertamento di responsabilità penale e perciò non può essere assimilato alle procedure previste da artt.186(9-bis)/187(8-bis) c.d.s.

  • art. 168-quater cod. pen.

    Prevede la revoca per il rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilità; la Corte lo cita per mostrare la centralità e la natura sanzionatoria-prescrittiva del lavoro di pubblica utilità nella messa alla prova.

  • art. 221 cod. strada

    Viene richiamato per evidenziare che, in ipotesi di definizione del processo per estinzione del reato o difetto di procedibilità, la competenza del giudice in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa cessa e gli atti tornano alla competenza amministrativa.

  • art. 223, comma 4 cod. strada

    Stabilisce l'obbligo di trasmissione delle sentenze irrevocabili al Prefetto entro quindici giorni; la Corte lo indica come strumento procedurale per permettere al Prefetto di esercitare la propria competenza.

  • L. 67/2014, art. 3, comma 11

    Norma che ha introdotto l'art.168-ter nel codice penale; la Corte la richiama per spiegare la genesi normativa dell'istituto della messa alla prova e la scelta legislativa di non prevedere una riduzione della sanzione amministrativa in quel contesto.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 163/2022

    Richiamata dal ricorrente nella doglianza circa la riduzione della durata della sospensione; la Corte di Cassazione non ha ritenuto però che ciò legittimasse l'intervento del giudice penale, confermando la competenza del Prefetto e rimettendo a quest'ultimo l'accertamento e l'eventuale applicazione della sanzione.

Massime di principio

  • Se la sentenza penale dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter c.p.), il giudice penale non può irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente: la competenza è del Prefetto ex art. 224, comma 3 c.d.s.
  • La messa alla prova è istituto che non presuppone l'accertamento della responsabilità penale e si distingue dalle procedure speciali degli artt.186(9-bis)/187(8-bis) c.d.s., le quali invece richiedono una condanna o accertamento di responsabilità e attribuiscono al giudice la possibilità di ridurre la sanzione accessoria.
  • Quando il giudice penale dichiara l'estinzione del reato per messa alla prova, il cancelliere deve trasmettere la sentenza irrevocabile al Prefetto (art. 223 c.d.s.) affinché l'autorità amministrativa proceda all'accertamento e all'eventuale applicazione della misura accessoria.
  • La previsione dell'art. 168-ter c.p. non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ma non modifica la ripartizione di competenze prevista dal codice della strada: l'applicazione concreta e la eventuale determinazione (o riduzione) della sanzione resta nella sfera amministrativa salvo diversa disposizione di legge.
  • Se si vuole ottenere la riduzione della sanzione accessoria in casi analoghi (es. messa alla prova per guida in stato di ebbrezza), è il Prefetto che valuta eventuali riduzioni o modalità di applicazione; il ricorso al giudice penale per ottenere direttamente la riduzione non è in linea con l'orientamento consolidato della Cassazione.

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