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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31663/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la conferma dell'assoluzione per omicidio stradale (fatto del 15/03/2018, decesso il 15/04/2018) denunciando violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione. In particolare contesta la corretta applicazione degli artt. 589 c.p. (commi 1 e 2), 41 e 43 c.p., la valutazione delle norme del codice della strada (artt. 161 e 162) circa l'obbligo di segnalazione del veicolo fermo (triangolo), e lamenta omissione di pronuncia su circostanze fattuali dedotte in appello (posizionamento dei veicoli delle forze dell'ordine, presenza di fumo, visibilità dei catarifrangenti). Inoltre contesta l'apparente contraddizione tra il mancato obbligo di porre il segnale per il pericolo (per la pericolosità dell'azione) e la conclusione assolutoria, nonché la mancata spiegazione della compatibilità dell'assoluzione con il rinvio a giudizio per cooperazione colposa del carabiniere coimputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale perché, trattandosi di conferma dell'assoluzione in appello, il ricorso per cassazione proposto dalla pubblica accusa è ammesso solo nei limiti previsti dall'art. 608, comma 1-bis c.p.p.; nel caso di specie il gravame era incentrato su vizi di motivazione e valutazione fattuale, ossia su questioni riservate al giudizio di merito, sicché il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Conseguentemente la sentenza di assoluzione è rimasta confermata. Nulla per le spese, tenuto conto della qualità della parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma sull'omicidio colposo e sulla speciale previsione dell'omicidio stradale; la censura del P.G. riguardava la configurabilità della colpa e del nesso causale tra omissione della segnalazione e evento morte

  • art. 41 cod. pen.

    Riferimento al nesso di causalità e alla causalità efficiente/causa che deve essere valutata dai giudici di merito

  • art. 43 cod. pen.

    Principio della colpa come elemento soggettivo opposto all'intenzionalità; richiamato nella valutazione della responsabilità colposa

  • art. 161 codice della strada

    Norme sulla segnalazione dei veicoli in avaria e sugli obblighi del conducente di adottare accorgimenti per la sicurezza della circolazione (obbligo del triangolo)

  • art. 162 codice della strada

    Ulteriori obblighi relativi alla circolazione e alla segnalazione dei veicoli fermi, richiamati nella valutazione della correttezza del comportamento del conducente

  • art. 113 cod. pen.

    Riferimento alla cooperazione nel reato colposo (concorso di persone nel reato colposo), rilevante per il confronto tra pronunce nei confronti di coimputati

  • art. 608, comma 1-bis c.p.p.

    introdotto dall'art. 1, comma 69, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di appello che conferma l'assoluzione: il ricorso è ammesso solo per i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), limitando le censure meramente motivazionali

  • art. 606, comma 1 c.p.p.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, nullità, insufficiente o contraddittoria motivazione nei limiti e con i presupposti previsti dalla giurisprudenza)

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello conferma un'assoluzione di primo grado, il ricorso in Cassazione proposto dal pubblico ministero è ammissibile solo nei limiti stabiliti dall'art. 608 c.p.p.; le censure dirette soprattutto alla valutazione dei fatti e della motivazione sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Le contestazioni che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove o della ricostruzione fattuale (vizi di merito) non sono idonee a fondare il ricorso per cassazione quando vi sia doppia conforme assolutoria.
  • Nelle vicende di sinistro stradale con veicolo fermo in galleria, l'obbligo di segnalazione (triangolo) deve essere valutato alla luce delle concrete condizioni di pericolo: può trovare giustificazione l'omissione se la sua esecuzione avrebbe esposto il conducente a pericolo serio e concreto, ma tale giustificazione deve essere chiaramente motivata e valutata dai giudici di merito.
  • La responsabilità penale per omicidio stradale richiede un'analisi attenta del nesso di causalità e della possibile concorrenza di colpa della vittima o di terzi (es. personale di servizio), fattori che possono ridurre o escludere la responsabilità del conducente fermo.
  • La presenza e l'attività delle forze dell'ordine e delle segnalazioni istituzionali (veicoli di servizio con lampeggianti, personale che regola il traffico) sono elementi decisivi nella valutazione della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento e possono incidere sul giudizio di colpa.

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