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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31668/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello del 29/09/2023 che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con Armando Zajsi, del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9/10/1990 n. 309 (traffico di stupefacenti). I motivi principali erano: (1) nullità della sentenza d'appello per pedissequa riproduzione della motivazione di primo grado senza autonoma risposta ai motivi di gravame; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata indicazione in cosa sarebbe consistito il concorso e per contraddittorietà nell'attribuzione di un 'minimo contributo' senza spiegarne la concreta natura; (3) travisamento della prova e errata interpretazione delle intercettazioni (termine 'grappa') e valorizzazione illogica di indizi ambigui.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo che la Corte d'appello abbia ripreso e valorizzato le argomentazioni del primo giudice quando concordi; ha considerato la valutazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico questione di fatto rimessa ai giudici di merito; ha escluso travisamento della prova o omissione valutativa degli elementi processuali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'obbligo di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1

    art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale sui reati di traffico di stupefacenti: applicata per ritenere la responsabilità penale del ricorrente per l'occultamento e il trasporto di cocaina

  • codice penale, art. 114

    Attenuante applicata dai giudici di merito per riconoscere al ricorrente un contributo minimo alla condotta illecita

  • codice di procedura penale, art. 581, comma 1-quater

    art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.

    Riferimento formale al mandato conferito al difensore per la proposizione del ricorso in Cassazione

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limite del sindacato di legittimità: impedisce alla Corte di Cassazione di riesaminare nel merito la valutazione delle prove, ammettendo solo il sindacato sulla corretta trasposizione del dato probatorio

  • codice di procedura penale, art. 616

    Base normativa per la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e nella conseguente sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • La Corte d'appello può legittimamente riprendere e valorizzare passaggi della sentenza di primo grado: la mera riproduzione, se motivata dalla concordanza di valutazione dei fatti, non dà necessariamente luogo a nullità.
  • La qualificazione del linguaggio 'criptico' o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto e rientra nella valutazione del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se è dimostrabile una palese trasposizione inesatta o un travisamento manifesto del dato probatorio.
  • Per affermare il concorso nel reato non è necessario che il soggetto abbia compiuto materialmente la cessione: è sufficiente provare un contributo consapevole che agevoli l'attività criminosa (es. occultamento, collaborazione, sicurezza), mentre la mera presenza o connivenza passiva potrebbe non integrare il concorso.
  • Le doglianze che si limitano a chiedere una diversa lettura o rivalutazione degli elementi di prova sono inammissibili in Cassazione per il divieto di rinnovazione del sindacato sulla valutazione di merito (art. 606, lett. e)).
  • Per impugnare con successo in Cassazione occorre individuare vizi di diritto o di motivazione nella trasposizione del fatto probatorio (contraddittorietà processuale manifesta, travisamento oggettivo), non la semplice incongruenza o preferenza interpretativa rispetto alle conclusioni dei giudici di merito.

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