Cassazione Penale, Sentenza n. 31668/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello del 29/09/2023 che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con Armando Zajsi, del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9/10/1990 n. 309 (traffico di stupefacenti). I motivi principali erano: (1) nullità della sentenza d'appello per pedissequa riproduzione della motivazione di primo grado senza autonoma risposta ai motivi di gravame; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata indicazione in cosa sarebbe consistito il concorso e per contraddittorietà nell'attribuzione di un 'minimo contributo' senza spiegarne la concreta natura; (3) travisamento della prova e errata interpretazione delle intercettazioni (termine 'grappa') e valorizzazione illogica di indizi ambigui.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo che la Corte d'appello abbia ripreso e valorizzato le argomentazioni del primo giudice quando concordi; ha considerato la valutazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico questione di fatto rimessa ai giudici di merito; ha escluso travisamento della prova o omissione valutativa degli elementi processuali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'obbligo di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale sui reati di traffico di stupefacenti: applicata per ritenere la responsabilità penale del ricorrente per l'occultamento e il trasporto di cocaina
codice penale, art. 114
Attenuante applicata dai giudici di merito per riconoscere al ricorrente un contributo minimo alla condotta illecita
codice di procedura penale, art. 581, comma 1-quater
art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.
Riferimento formale al mandato conferito al difensore per la proposizione del ricorso in Cassazione
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limite del sindacato di legittimità: impedisce alla Corte di Cassazione di riesaminare nel merito la valutazione delle prove, ammettendo solo il sindacato sulla corretta trasposizione del dato probatorio
codice di procedura penale, art. 616
Base normativa per la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e nella conseguente sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La Corte d'appello può legittimamente riprendere e valorizzare passaggi della sentenza di primo grado: la mera riproduzione, se motivata dalla concordanza di valutazione dei fatti, non dà necessariamente luogo a nullità.
- La qualificazione del linguaggio 'criptico' o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto e rientra nella valutazione del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se è dimostrabile una palese trasposizione inesatta o un travisamento manifesto del dato probatorio.
- Per affermare il concorso nel reato non è necessario che il soggetto abbia compiuto materialmente la cessione: è sufficiente provare un contributo consapevole che agevoli l'attività criminosa (es. occultamento, collaborazione, sicurezza), mentre la mera presenza o connivenza passiva potrebbe non integrare il concorso.
- Le doglianze che si limitano a chiedere una diversa lettura o rivalutazione degli elementi di prova sono inammissibili in Cassazione per il divieto di rinnovazione del sindacato sulla valutazione di merito (art. 606, lett. e)).
- Per impugnare con successo in Cassazione occorre individuare vizi di diritto o di motivazione nella trasposizione del fatto probatorio (contraddittorietà processuale manifesta, travisamento oggettivo), non la semplice incongruenza o preferenza interpretativa rispetto alle conclusioni dei giudici di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31619/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31660/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31663/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31665/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31666/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31669/2024 del 02/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →