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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31665/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 05/07/2023 che aveva assolto, perché non hanno commesso il fatto, i componenti del consiglio di amministrazione (Ghirelli, Martinazzoli, Cardano) imputati di omicidio colposo per i decessi di due tecnici rapiti in Libia, e aveva invece confermato la responsabilità amministrativa della società Bonatti S.p.A. ai sensi del d.lgs. 231/2001. Il Procuratore generale censura in particolare l'assoluzione di Paolo Ghirelli sostenendo: (i) errata valutazione del nesso di causalità tra l'omessa redazione/contiene nel DVR delle procedure specifiche (valutazione rischio, informazione e sanzioni) e l'evento mortale; (ii) inosservanza delle norme (art. 17, 28, 29, 30 d.lgs. 81/2008 e art. 40 c.p.) che imporrebbero forma scritta, modello organizzativo idoneo e vigilanza sul delegato (Morson); (iii) travisamento probatorio circa la rilevanza della e-mail inviata da persona diversa. Parallelamente Bonatti S.p.A. aveva proposto ricorso lamentando la mancata correlazione logico-giuridica della confermata responsabilità amministrativa con l'assoluzione dei soggetti apicali, la contraddittorietà motivazionale e l'erronea valutazione del requisito dell"interesse/vantaggio societario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del Procuratore generale in relazione all'assoluzione dei componenti del c.d.a. (confermando la valutazione della Corte territoriale secondo cui la decisione estemporanea dell'operation manager in Libia era autonoma e imprevedibile rispetto agli organi in Italia) e ha rigettato il gravame del P.G. Quanto al gravame proposto dalla Bonatti S.p.A., la Corte di Cassazione ha evidenziato gravi profili di contraddittorietà e difetti nella motivazione della decisione di appello in relazione alla configurazione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 25-septies d.lgs. 231/2001), richiamando l'esigenza di valutare la "colpa di organizzazione" dell'ente in termini sostanziali e di accertare in concreto l'interesse o il vantaggio societario. Sulla base del principio espresso dalla Corte, è stata dunque messa in rilievo l'erroneità dell'impostazione che, da un lato, assolve i singoli apicali per assenza di colpa e, dall'altro, afferma la responsabilità dell'ente senza adeguato rapporto causale e prova del vantaggio. (La sentenza impugnata è stata pertanto censurata sul profilo della responsabilità amministrativa dell'ente e la questione è stata rimessa al giudice competente per i conseguenti provvedimenti secondo quanto disposto dalla Corte di legittimità).

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Delitto presupposto dell'omicidio colposo contestato; usato come titolo di reato anche ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001

  • d.lgs. 231/2001, art. 25-septies

    Prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro (richiede accertamento di "colpa di organizzazione" e, affinché sussista responsabilità dell'ente, anche verifica dell'interesse o vantaggio societario)

  • d.lgs. 81/2008, artt. 17, 28, 29, 30

    Norme che impongono al datore di lavoro la valutazione dei rischi (DVR), l'informazione/formazione, la consultazione del RLS e la possibilità di adottare modelli organizzativi e deleghe; la Corte evidenzia che la redazione del DVR e l'adozione di modelli possono incidere sulla responsabilità, ma la mancanza formale non è automaticamente causa penale se esiste un'organizzazione concreta e conoscibile

  • art. 16 d.lgs. 81/2008

    Consente la delega di funzioni ma mantiene l'obbligo del datore di lavoro di vigilanza; la Corte sottolinea che la delega non esclude la vigilanza nel caso non sia previsto un efficace sistema di controllo

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    Principio sulla posizione di garanzia e obbligo di vigilanza; invocato per valutare la responsabilità dei soggetti apicali

  • art. 5 d.lgs. 231/2001

    Criterio dell'interesse o vantaggio per l'attribuzione della responsabilità all'ente: la Corte richiede prova del nesso teleologico/causale tra il reato e un interesse o vantaggio apprezzabile dell'ente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la censura in Cassazione ai motivi esposti nei termini prescritti; utilizzato per delimitare l'oggetto del ricorso

  • art. 6 cod. pen. (principio di territorialità)

    Richiamato per affermare la giurisdizione italiana: il reato omissivo è considerato commesso in Italia se una parte rilevante dell'omissione si è verificata nel territorio nazionale (preparazione, organizzazione, delibere societarie)

Massime di principio

  • La mera assenza formale di una previsione nel DVR non comporta automaticamente responsabilità penale degli apicali se esiste un assetto organizzativo concreto, noto e applicato nell'impresa; rileva la valutazione sostanziale della "colpa di organizzazione"
  • La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro, ma la sussistenza di una delega valida, accompagnata da un modello di controllo e da prassi effettive, può interrompere il nesso di causalità tra omissioni degli organi centrali e comportamenti estemporanei del delegato
  • Per la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 è necessario dimostrare non solo la violazione organizzativa ma anche l'esistenza di un interesse o vantaggio aziendale concreto e univocamente collegato all'illecito; violazioni isolate e vantaggi esigui possono non essere sufficienti
  • Nel giudizio di legittimità la Corte richiede un percorso motivazionale coerente: non è ammissibile affermare l'assenza di nesso causale tra omissione organizzativa ed evento e al contempo confermare la responsabilità amministrativa dell'ente senza spiegare il rapporto teleologico e la colpa di organizzazione
  • In operazioni internazionali, la giurisdizione italiana è esercitabile quando una frazione significativa della condotta omissiva o organizzativa si è svolta in Italia (es. redazione di policy, delibere del c.d.a., mancata procedimentalizzazione), collegabile causalmente all'evento verificatosi all'estero

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