Cassazione Penale, Sentenza n. 34148/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna confermata in appello: 1) censura della ritenuta recidiva infraquinquennale per illegittima valorizzazione di una condanna anteriore (omesso versamento IVA, 2013) e per mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; 2) doglianza sulla mancata riattribuzione o applicazione della sospensione condizionale della pena nonostante la pena rideterminata in appello fosse compatibile con il beneficio; 3) contestazione della confisca della somma sequestrata (euro 430) dopo la riqualificazione del reato in art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte infondato e in parte fondato: ha confermato la maggior parte della decisione di merito (riqualificazione del fatto in art. 73, comma 5; condanna a 1 anno di reclusione e 1.000 euro di multa; confisca della somma di euro 430) ritenendo legittima la valutazione della recidiva infraquinquennale e l'esclusione delle attenuanti generiche prevalenti. Tuttavia ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle determinazioni relative alla sospensione condizionale della pena e ha rinviato per nuovo giudizio su tale punto, perché la Corte di appello non ha adeguatamente valutato la concedibilità del beneficio alla luce della pena effettivamente irrogata in appello e del potere/dovere del giudice di verificare ex novo la sospensione condizionale anche dopo la revoca formale intervenuta in primo grado.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Riqualifica del fatto come delitto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (marijuana), comprovata dal sequestro di 62,95 g e dalla cessione contestata; norma applicata per definire il reato principale.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
Richiamata in relazione al diverso inquadramento in primo grado; utile a confrontare la ricostruzione fattuale e la misura della pena originaria.
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (omesso versamento IVA)
Condanna anteriore per omesso versamento IVA (2013) utilizzata dalla Corte di merito per valutare la pericolosità sociale e la recidiva infraquinquennale.
art. 85-bis d.P.R. 309/1990 (novellato)
Modifica normativa che ha incluso il delitto di cui all'art.73, comma 5, tra quelli rilevanti ai fini della confisca per sproporzione; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina modificata entro i limiti di retroattività consentiti.
Norma sulla confisca per sproporzione; la Corte ha ritenuto legittima la confisca dell'importo sequestrato perché giustificata dalla sproporzione rispetto ai redditi dell'imputato e dalla mancata giustificazione della provenienza.
Richiamato come norma relativa alla recidiva e alla determinazione della pena; il ricorso contestava la violazione di tale norma nella valutazione della recidiva.
Norma sulle circostanze attenuanti speciali; oggetto della censura per la mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva.
Regolamenta l'equivalenza tra circostanze; contestata la corretta applicazione del divieto del comma 4 e la motivazione sull'eventuale prevalenza delle attenuanti generiche.
Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte ha chiarito che la revoca non opera automaticamente senza che il giudice valuti la concedibilità della sospensione alla luce della nuova pena.
Stabilisce che il giudice, nell'emettere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale se la pena complessiva rientra nei limiti di cui all'art. 163; la Corte ha richiamato questo potere quale criterio da applicare in appello.
Limiti della sospensione condizionale della pena in relazione alla durata massima concedibile; parametro da considerare cumulativamente con precedenti condanne ai fini della sospensione.
Limiti di retroattività della legge penale più favorevole; utilizzata per definire l'applicabilità delle modifiche normative sulla confisca.
art. 611 cod. proc. pen. (procedura scritta)
Procedura con cui è stato trattato il ricorso (modificata dalla normativa citata del 2024); rilevante per la modalità di discussione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La recidiva infraquinquennale può essere riconosciuta anche valorizzando condanne precedenti ancorché remote se la ripetizione di condotte analoghe (es. nuovi episodi di spaccio) dimostra una perdurante "proclività a delinquere"; il giudice deve motivare adeguatamente il nesso di pericolosità sociale.
- Le circostanze attenuanti generiche non prevalgono automaticamente sulla recidiva: occorre un giudizio motivato che confronti la gravità e le circostanze personali attuali dell'imputato.
- La confisca per sproporzione può applicarsi al reato riqualificato se la normativa più favorevole o la modifica normativa sono compatibili con i limiti di retroattività; il giudice deve verificare la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati e la mancata giustificazione della provenienza del denaro.
- Quando in appello viene rideterminata la pena o riqualificato il reato, il giudice è tenuto a riesaminare ex novo la concedibilità della sospensione condizionale della pena (art.164 c.p.) e non può limitarsi ad un richiamo automatico alle valutazioni del primo grado; la revoca formale della sospensione anteriore richiede una motivazione che consideri la nuova misura della pena.
- I principi applicabili in materia di esecuzione (es. automatismi sulla revoca) non si trasferiscono pedissequamente al giudice della cognizione: in sede di decisione sulla nuova condanna il magistrato deve esercitare il potere discrezionale di concedere o meno la sospensione condizionale verificando i requisiti di legge.
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