Ordinanza n. 4039/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di non superamento della prova scritta per l’ammissione alla prova orale per la sessione 2024 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense adottato dalla Commissione esaminatrice n. 3 per gli esami di avvocato, istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, comunicato il 9.4.2025 tramite il portale web del Ministero della Giustizia, e fatto proprio dalla Corte d’Appello di -OMISSIS-; - del verbale n. -OMISSIS- del 28.2.2025 redatto dalla Commissione esaminatrice n. 3 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- nella parte valutativa relativa alla busta contraddistinta con il n. 1134 (assegnata al ricorrente), per quanto ha portato alla dichiarazione di non idoneità in ragione del punteggio di 14/30; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, comunque lesivo, ivi compresi i criteri fissati dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia con verbale n. 2 del 5.12.2024; nonché per l’accertamento del diritto dell’istante a essere dichiarato idoneo ai fini del prosieguo dell'iter d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, con ogni statuizione consequenziale in ordine all’ammissione alla prova orale; in via gradata, del diritto al riesame della prova scritta da parte di una Commissione istituita presso altra Corte di appello che l’adito Tar vorrà individuare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non superamento della prova scritta dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense e verbale valutativo della commissione esaminatrice
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato dichiarato non idoneo, avendo conseguito 14/30 nella prova scritta della sessione 2024 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nonché il verbale della commissione esaminatrice e gli atti connessi, inclusi i criteri di valutazione. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo e ammesso alla prova orale oppure, in via subordinata, il riesame della prova scritta da parte di altra commissione. Il testo non espone i singoli vizi di legittimità dedotti contro la valutazione, ma evidenzia che la controversia richiede l'applicazione delle medesime disposizioni legislative già oggetto di questione di legittimità costituzionale nel giudizio R.G. n. 1509/2025.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento né le domande di accertamento. Ha rilevato che nel presente giudizio devono applicarsi le stesse norme oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata nel giudizio R.G. n. 1509/2025, riguardante l'art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e l'art. 1 della l. n. 18/2024, nella parte in cui differiscono anche per la sessione 2024 dell'esame forense l'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 46 della legge indicata nel provvedimento. Richiamando i principi del Consiglio di Stato, il Collegio ha ritenuto necessario instaurare il contraddittorio sulla prospettata sospensione impropria del giudizio e sulla possibilità per le parti di interloquire davanti alla Corte costituzionale. Ha quindi assegnato alle parti venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sui profili indicati, riservando la decisione alla scadenza del termine. Il giudizio è pertanto rimasto interlocutorio e non è stata adottata alcuna misura cautelare o decisione sul merito.
Norme richiamate
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
differimento dell'entrata in vigore, anche per la sessione dell'anno 2024 dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell'art. 46 della legge 2012 n. 47
La disposizione è indicata come una delle norme la cui legittimità costituzionale è stata già rimessa alla Corte costituzionale e della quale il TAR ritiene debba farsi applicazione anche nel presente giudizio.
art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18
ha disposto la conversione
La norma di conversione è indicata, insieme alla disposizione del decreto-legge, come oggetto della questione di legittimità costituzionale rilevante per il giudizio.
art. 46 della legge 2012 n. 47
norma dell'art. 46 della legge 2012 n. 47
La sua entrata in vigore è stata differita dalle disposizioni censurate, secondo quanto riportato nell'ordinanza.
art. 3 Cost.
contrasto con l’art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con il principio di uguaglianza.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
ha quindi sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953
È la disposizione richiamata per la sospensione del giudizio nel quale è stata sollevata la questione di costituzionalità.
sospensione impropria di questo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
È indicato come base normativa della prospettata sospensione impropria del presente giudizio in ragione della pendenza del giudizio costituzionale rilevante.
va adottata previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La sospensione impropria deve essere preceduta dalla possibilità per le parti di contraddire sulla relativa adozione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo dipende dall'applicazione delle medesime norme già oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio, il giudice può valutare la sospensione impropria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
- La sospensione impropria in senso lato deve essere preceduta dal contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; il giudice deve consentire loro di esprimersi sulla sospensione e sulla possibilità di intervenire o interloquire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
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