Ordinanza n. 4393/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di non idoneità adottato dalla commissione per l’accertamento attitudinale del centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito di Foligno, nell’ambito del concorso per l’ammissione ai licei annessi alle scuole militari dell’Esercito «Nunziatella» e «Teuliè» – anno 2026, notificato l’8 giugno 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non idoneità adottato dalla commissione per l’accertamento attitudinale nel concorso per l’ammissione ai licei annessi alle scuole militari dell’Esercito, anno 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale della minore, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che, in sede monocratica, la minore era stata ammessa con riserva alla partecipazione alle prove di cultura generale. Nonostante tale ammissione, le prove attitudinali non sono state ripetute. La domanda cautelare mirava quindi a ottenere la sospensione degli effetti del giudizio di inidoneità, contestandone implicitamente la legittimità e la tenuta alla luce della documentazione prodotta in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il giudizio della commissione per l’accertamento attitudinale non apparisse manifestamente irragionevole o incoerente, poiché esprimeva in modo logico e proporzionato una valutazione di inidoneità. La documentazione depositata dalla parte interessata non è stata ritenuta idonea a infirmare tale valutazione. Il fatto che le prove attitudinali non fossero state ripetute non ha condotto all’accoglimento della cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha negato la sospensione richiesta, ritenendo non evidenziata una manifesta irragionevolezza o incoerenza del giudizio di inidoneità.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli ulteriori dati identificativi.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudizio di una commissione esaminatrice relativo all’idoneità attitudinale non può essere sospeso quando non emergano profili manifesti di irragionevolezza o incoerenza e la valutazione risulti logicamente e proporzionatamente formulata.
- La documentazione prodotta dal candidato non è sufficiente a superare, in sede cautelare, una valutazione di non idoneità attitudinale se non dimostra in modo concreto l’incoerenza o l’irragionevolezza manifesta del giudizio della commissione.
- L’ammissione con riserva a una fase concorsuale disposta in sede monocratica non comporta automaticamente la ripetizione delle prove attitudinali né determina, da sola, la sospensione del giudizio di non idoneità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4394/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4396/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4399/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4400/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4401/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4402/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →