Ordinanza n. 4396/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento, previa adozione di ogni piú idonea misura cautelare, della delibera della commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione del 15 aprile 2026 (conosciuta solo negli estremi), comunicata mediante il verbale di comunicazione del Servizio centrale di protezione - Nucleo operativo di protezione in data 18 maggio 2026, con la quale la commissione ha deciso in relazione a ciascuna delle istanze avanzate dalla ricorrente durante l’incontro del 13 marzo 2026 con i competenti direttori di divisione del Servizio centrale di protezione, in senso lesivo degli interessi attuali della ricorrente e segnatamente: - quanto alla richiesta di contributo straordinario per cure odontoiatriche di natura implantologica: subordinandone l’esame alla valutazione della diversa ulteriore richiesta di liquidazione dell’indennizzo forfettario omnicomprensivo; - in relazione all’istanza per la prosecuzione del percorso psicologico e psichiatrico: autorizzando un mero colloquio con la psicologa del Servizio finalizzato all’accredito presso una struttura pubblica, con oneri a carico dell’interessata; - in relazione all’esposizione debitoria con Findomestic/Ifis: escludendo ogni intervento del Servizio; - in relazione alla liquidazione del «danno biologico» o «omnicomprensivo»: confermando quanto già disposto con le delibere del 18 ottobre 2023, 26 febbraio, 10 settembre e 5 novembre 2025, subordinando la liquidazione all’emanazione del regolamento attuativo; - in relazione al pagamento dei contributi pensionistici volontari Inps: confermando quanto già deliberato con i provvedimenti del 2 luglio, 10 settembre e 5 novembre 2025; - in relazione alla continuazione dell’erogazione del contributo mensile di mantenimento: omettendo di provvedere; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o connesso, ancorché non noto, in relazione al quale si formula espressa riserva di proporre motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione relativa a contributi per cure odontoiatriche, assistenza psicologica e psichiatrica, esposizione debitoria, indennizzo omnicomprensivo, contributi pensionistici volontari e contributo mensile di mantenimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera del 15 aprile 2026 della Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione, comunicata il 18 maggio 2026. La delibera aveva subordinato l’esame della richiesta di contributo straordinario per cure odontoiatriche implantologiche alla valutazione di una diversa richiesta di indennizzo forfettario omnicomprensivo; autorizzato soltanto un colloquio con la psicologa del Servizio di protezione, finalizzato all’accredito presso una struttura pubblica con oneri a carico dell’interessata; escluso interventi in relazione ai debiti verso Findomestic/Ifis; subordinato la liquidazione del danno biologico o omnicomprensivo all’emanazione del regolamento attuativo, confermando precedenti determinazioni; confermato precedenti provvedimenti quanto al pagamento dei contributi pensionistici volontari INPS; omesso di provvedere sulla prosecuzione del contributo mensile di mantenimento. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riportare la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ex art. 55 c.p.a. Ritenendo la questione nella fase cautelare, il Collegio ha escluso il periculum in mora, poiché l’interesse dedotto dalla ricorrente è stato qualificato come meramente patrimoniale e, pertanto, integralmente risarcibile all’esito di un eventuale giudizio di merito favorevole. Non è stata formulata una valutazione espressa sul fumus boni iuris né è stata definita la legittimità sostanziale della delibera impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente il periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio dedotto abbia natura esclusivamente patrimoniale e sia integralmente risarcibile all’esito del giudizio di merito.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto di periculum in mora non comporta, di per sé, una decisione sulla legittimità sostanziale dell’atto impugnato né richiede una pronuncia definitiva sui motivi di ricorso.
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