Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4401/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: ​- del rigetto della istanza di riesame del 17 maggio 2025 integrata il 30 maggio 2025 presentata dalla Cmc all’Agcm; - della delibera del 5 agosto 2025 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che rigetta le istanze della Cmc e di cui si ignora il contenuto; - di ogni altro atto propedeutico, successivo o connesso ai detti provvedimenti, nonché del provvedimento mancato; quanto ai motivi aggiunti presentati il 4 giugno 2026: - della delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottata nell’adunanza del 3 giugno 2026 e della relativa comunicazione di trasmissione via PEC recante Rif. RT3282, con la quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente in data 25 maggio 2026 per la riattivazione/rilascio del rating di legalità; - ove occorra e in parte qua, dell’art. 5, comma 3, lett. i) del nuovo regolamento in materia di rating di legalità nella parte in cui prevede come causa ostativa l’essere sottoposti al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011; - del regolamento adottato dall’Autorità con delibera n. 31812 del 27 gennaio 2026 n. 31812; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 luglio 2026: a) della delibera dell’Agcm adottata nell’adunanza del 3 giugno 2026 (comunicazione Rif. RT3282) recante il diniego all’attribuzione/riattivazione del rating di legalità, per i nuovi e sopravvenuti motivi di diritto di seguito illustrati; b) del silenzio, rifiuto tacito e/o inerzia serbata dall’Agcm a fronte della formale istanza/diffida ad adempiere notificata in data 15 luglio 2026; c) in parte qua, ove occorra, dell’art. 5, comma 3, lett. i) del nuovo regolamento in materia di rating di legalità (delibera n. 31812 del 27 gennaio 2026);

Giustizia amministrativa202509179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla riattivazione o al rilascio del rating di legalità, unitamente agli atti presupposti e al regolamento nella parte relativa al controllo giudiziario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il rigetto dell’istanza di riesame e la delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato relativa al rating di legalità, proponendo successivamente motivi aggiunti contro la delibera del 3 giugno 2026, con la quale è stata rigettata l’istanza di riattivazione o rilascio del rating. Sono stati inoltre contestati, ove occorrente, l’art. 5, comma 3, lett. i), del nuovo regolamento in materia di rating di legalità, nella parte in cui prevede quale causa ostativa la sottoposizione al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011, nonché il silenzio o l’inerzia dell’Autorità rispetto a una successiva istanza-diffida. L’impresa ha chiesto l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, allo stato dello scrutinio proprio della fase cautelare, mancasse il requisito del periculum in mora. In particolare, era già spirato il 30 luglio 2026 il termine per la presentazione delle offerte previsto dal bando di gara richiamato nell’impugnazione, sicché non risultava configurabile un pregiudizio cautelare attuale e tutelabile mediante la sospensione. Il Collegio ha confermato l’udienza pubblica del 2 dicembre 2026 per la trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al periculum in mora.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata quale base del controllo giudiziario indicato dal regolamento dell’Autorità come causa ostativa al rating di legalità; l’ordinanza non ne esamina nel merito la portata.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando, alla data della decisione, non sussista un pregiudizio attuale e tutelabile perché è già spirato il termine della procedura amministrativa o di gara al quale il pregiudizio era collegato.
  • La scadenza del termine per la presentazione delle offerte può escludere il periculum in mora dedotto in relazione alla possibilità di partecipare o concorrere a una gara, rendendo non utile la sospensione cautelare dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieControllo giudiziario
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.