Ordinanza n. 4394/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare -del provvedimento n. 659 del 9 /4/2026, con il quale il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha rigettato l'istanza di visto per motivi di lavoro subordinato nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per motivi di lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto, motivato dal fatto che il nulla osta al lavoro presentato non risultava nel sistema informatico e che, pertanto, non era possibile trattare la domanda. Ha dedotto che il provvedimento fosse l'esito abnorme di un procedimento che avrebbe potuto avere una diversa conclusione se il Consolato avesse tempestivamente avviato la procedura di rettifica dei dati anagrafici, richiesta dal ricorrente, erroneamente riportati nel nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione di Alessandria su richiesta nominativa del potenziale datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente trovassero conferma nella documentazione allegata e, allo stato degli atti, ha accolto la domanda cautelare. Ha sospeso il diniego del visto e ordinato all'Amministrazione di procedere al riesame entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La prosecuzione del giudizio è stata fissata all'udienza camerale del 1 dicembre 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il TAR ha applicato la disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo, accogliendo l'istanza e sospendendo il provvedimento impugnato con ordine di riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la documentazione disponibile conferma che un diniego di visto per lavoro subordinato è stato adottato perché il nulla osta non risulta nel sistema informatico, e tale mancata risultanza può dipendere da dati anagrafici erroneamente indicati nel nulla osta e dalla mancata tempestiva attivazione della procedura di rettifica, sussistono i presupposti per la sospensione cautelare del diniego e per l'ordine all'Amministrazione di riesaminare la domanda entro un termine assegnato dal giudice.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere il diniego di visto e ordinare il riesame della posizione quando gli elementi documentali disponibili rendono plausibile che l'esito negativo sia dipeso da un'anomalia procedimentale imputabile alla mancata verifica o rettifica dei dati rilevanti.
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