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Ordinanza

Ordinanza n. 4400/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, comunicazione della Direzione generale per il personale militare – 1ª Divisione, 2ª Sezione, trasmessa a mezzo e-mail il 7 luglio 2026 alle ore 10:01; del provvedimento di esclusione e/o della declaratoria di rinuncia del ricorrente per mancata presentazione alla prova orale del 7 luglio 2026, laddove comunque formatasi, verbalizzata e ad oggi non comunicata; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a essere riammesso alla procedura e convocato a una prova orale suppletiva, ovvero alla prima seduta utile, con conseguente ordine all’amministrazione di adottare ogni misura conformativa necessaria, inclusa la conservazione di un posto disponibile sino alla definizione della posizione del ricorrente;

Giustizia amministrativa202607748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione relativa all'impossibilità di partecipare alla prova orale e provvedimento di esclusione e/o declaratoria di rinuncia per mancata presentazione alla prova orale del 7 luglio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la comunicazione della Direzione generale per il personale militare trasmessa il 7 luglio 2026 e il provvedimento, comunque formatosi e verbalizzato, di esclusione o declaratoria di rinuncia conseguente alla mancata presentazione alla prova orale del concorso. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla riammissione alla procedura e alla convocazione per una prova orale suppletiva o per la prima seduta utile, con l'adozione delle necessarie misure conformative, inclusa la conservazione di un posto disponibile. La mancata presentazione è stata ricondotta all'annullamento della prenotazione del volo necessario per raggiungere la sede d'esame, dovuto a cause eccezionali e straordinarie non prevenibili mediante idonee cautele da parte dell'interessato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché la mancata presentazione alla prova orale risultava pienamente giustificata dall'annullamento del volo per cause eccezionali e straordinarie, non imputabili al candidato e non fronteggiabili con misure preventive adeguate. Ha ravvisato anche il periculum in mora, dato che il ritardo nella ripetizione della prova avrebbe potuto compromettere la possibilità di frequentare il corso applicativo previsto dall'art. 15 del bando. Ha quindi sospeso il provvedimento impugnato e ordinato al Ministero della difesa di riconvocare il ricorrente, con idoneo preavviso, per lo svolgimento della prova orale. Il giudice ha precisato che la riconvocazione non pregiudica la par condicio tra i concorrenti, diversamente da quanto può avvenire per le prove scritte. La trattazione del merito è stata fissata al 17 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; nella fattispecie il TAR ha ritenuto integrati fumus boni iuris e periculum in mora e ha accolto la domanda di sospensione.

  • art. 15 del bando di concorso

    Prevede il corso applicativo, la cui possibile frequenza avrebbe potuto essere pregiudicata dalla mancata tempestiva ripetizione della prova orale.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la mancata presentazione di un candidato a una prova orale può essere ritenuta giustificata quando dipenda da un evento eccezionale e straordinario, non imputabile all'interessato e non prevenibile mediante idonee cautele preventive.
  • Sussiste il periculum in mora quando la mancata tempestiva ripetizione della prova concorsuale possa compromettere la successiva partecipazione del candidato a un corso applicativo o ad altra fase consequenziale della procedura.
  • La riconvocazione suppletiva per una prova orale non viola, di per sé, la par condicio tra i concorrenti, poiché non determina il pregiudizio concorsuale che può derivare dalla ripetizione o differenziazione delle prove scritte.
  • In presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere il provvedimento di esclusione e ordinare all'amministrazione la riconvocazione del candidato con idoneo preavviso, lasciando impregiudicata la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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