Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4399/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto del comandante dell’8° reparto infrastrutture del Ministero della difesa n. 35 del 22 giugno 2026, recante provvedimento di esclusione dalla procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l’esecuzione dei lavori di «Manutenzione delle facciate, ballatoi, copertura piana, impianto di illuminazione ed opere complementari - Alloggi in via Mura dei Francesi, 195 - Ciampino (RM) - CIG BBCB3F3CBA - CUP D81C24000290001»; - della nota del comandante dell’8° reparto infrastrutture del Ministero della difesa 9 luglio 2026, con la quale è stata rigettata l’istanza di autotutela avverso il citato decreto n. 35 del 2026; - decreto del comandante dell’8° reparto infrastrutture del Ministero della difesa n. 41 del 13 luglio 2026, recante «Provvedimento di aggiudicazione»; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante nonché per la condanna al risarcimento in forma specifica tramite attribuzione dell’appalto al costituendo r.t.i. formato dalle ricorrenti oppure, in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente;

Giustizia amministrativa202607902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura negoziata senza bando, rigetto dell’istanza di autotutela e successiva aggiudicazione dei lavori a un’altra impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato il decreto con cui il Ministero della difesa le ha escluse da una procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023, per lavori di manutenzione di alloggi pubblici, nonché il successivo rigetto dell’istanza di autotutela e il provvedimento di aggiudicazione a favore di altra impresa. Hanno chiesto la sospensione cautelare degli atti, la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto, il risarcimento in forma specifica mediante attribuzione dell’appalto e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Dalla motivazione emerge che l’esclusione era fondata sulla ritenuta invalidità del contratto di avvalimento. Le ricorrenti contestavano quindi la valutazione della stazione appaltante e avevano prodotto ulteriore documentazione anche soltanto in sede di istanza di riesame. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire l’istanza cui l’amministrazione aveva risposto con la nota del 9 luglio 2026 e la documentazione trasmessa in sede di riesame.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha rigettato la domanda di sospensione degli atti impugnati, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha considerato coerente, allo stato degli atti e con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, la valutazione della stazione appaltante circa l’invalidità del contratto di avvalimento e, conseguentemente, l’esclusione delle ricorrenti. Il giudice non ha definito il merito della controversia: ha disposto un’integrazione istruttoria, ordinando alle ricorrenti di depositare entro trenta giorni l’istanza cui l’amministrazione aveva risposto con la nota del 9 luglio 2026 e la documentazione trasmessa in sede di riesame. La discussione di merito è stata fissata per il 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023

    La procedura controversa è stata qualificata come procedura negoziata senza bando per l’esecuzione di lavori.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un atto di esclusione da una gara può essere negata quando, alla luce della cognizione sommaria propria della fase, appaia coerente la valutazione della stazione appaltante circa l’invalidità del contratto di avvalimento posto a fondamento della partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAvvalimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.