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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23245/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la quantificazione delle spese di costituzione e assistenza liquidate dal Tribunale di Lecce in euro 400,00, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione rispetto ai minimi tariffari previsti dal D.M. n.55/2014 (artt. 1, 4 e 12) e alla normativa processuale/costituzionale invocata (art.111 Cost., art.2233 c.2 c.p.c.). La controversia riguarda esclusivamente la correttezza della liquidazione delle spese a favore della parte civile in un rito celebrato ai sensi dell'art.444 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha precisato che nel rito ex art.444 c.p.p. non sussiste una fase di discussione/decisione a cui applicare la relativa voce tariffaria del D.M. 55/2014, per cui alla parte civile possono essere liquidate le sole somme relative alle fasi di studio (225,00 euro) e introduttiva (270,00 euro), per un totale di 495,00 euro oltre accessori di legge. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla liquidazione delle spese della parte civile, quantificandole in euro 495,00; ha compensato le spese tra le parti per la presente fase. Le restanti statuizioni della sentenza di merito sono rimaste inalterate.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il rito del giudizio abbreviato o dell'accordo fra PM e imputato: in tale rito non è prevista una vera fase di discussione/decisione, il che influenza le voci tariffarie applicabili per la liquidazione delle spese della parte civile.

  • art. 635 cod. pen.

    Norma sostanziale che individua il reato contestato all'imputata; rilevante per il contesto del procedimento ma non determinante ai fini della quantificazione delle spese.

  • art. 111 Cost.

    Rilevato dalla parte civile per denunciare carenza di adeguata motivazione e tutela giurisdizionale; impone al giudice il dovere di motivare adeguatamente le decisioni, anche in ordine alla liquidazione delle spese.

  • D.M. n.55/2014 (artt. 1, 4 e 12)

    Stabilisce i minimi tariffari per le fasi processuali nel patrocinio penale; l'art.12 individua le fasi per le quali possono essere riconosciuti i compensi e va applicato tenendo conto delle fasi effettivamente svolte nel rito (studio, introduttiva, discussione/decisione).

  • art. 2233, comma secondo cod. proc. civ.

    Norma richiamata dalla parte civile in relazione alla quantificazione (o modalità di liquidazione) delle pretese; dal testo della sentenza non emerge un'applicazione specifica oltre alla richiamata eccezione sulla correttezza della liquidazione.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rinvio della questione alla cognizione civile quando la Cassazione ritenga di dover devolvere la liquidazione delle somme al giudice civile competente per valore; qui richiamata nella prospettazione del Procuratore Generale.

  • art. 620 lett. I) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in presenza di determinati presupposti, di annullare senza rinvio e di provvedere direttamente alla statuizione sostitutiva (qui: quantificazione delle spese della parte civile in euro 495,00).

Massime di principio

  • Nel rito disciplinato dall'art.444 c.p.p. non essendovi una fase di discussione/decisione non è possibile liquidare alla parte civile la voce tariffaria relativa a tale fase prevista dal D.M. n.55/2014.
  • La liquidazione delle spese della parte civile deve essere motivata in relazione alle fasi effettivamente svolte e alla documentazione degli eventuali oneri particolari; la mancanza di motivazione può determinare l'annullamento della statuizione.
  • Il D.M. n.55/2014 va applicato selettivamente: si devono riconoscere i minimi relativi alle sole fasi verificatesi nel procedimento concreto (es. studio e introduttiva), e le attività particolari documentate possono giustificare voci aggiuntive.
  • La Cassazione può, a seconda dei casi, o rinviare la questione al giudice civile competente per la quantificazione (art.622 c.p.p.) oppure, se possibile e motivato, annullare senza rinvio e quantificare direttamente la somma spettante (art.620 lett. I)).
  • In caso di contestazione sulla quantificazione delle spese, è utile che la parte civile produca una richiesta dettagliata e documentata delle attività svolte per agevolare una motivazione puntuale da parte del giudice.
  • La compensazione delle spese tra le parti può essere disposta dalla Corte in ragione della specificità della vicenda e della fase del reclamo.

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