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Sentenza

Sentenza del 30/06/2016 n. 13384 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto provata la sua qualità di socio sulla base della copia fotostatica di un verbale assembleare del 31 dicembre 1980, nel quale egli risultava socio e sottoscrittore. C.A. sosteneva di non essere mai stato socio e contestava la conformità e l'autenticità del documento, anche mediante denuncia penale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle norme sull'efficacia probatoria delle copie fotostatiche, sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove; con il secondo ha contestato l'applicazione della disciplina della scrittura privata a un documento proveniente da terzi; con il terzo ha invocato il contrasto tra giudicati relativi alla società e al presunto socio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la conclusione della Commissione regionale secondo cui la copia fotostatica, non essendo stata disconosciuta nelle forme previste per la scrittura privata né impugnata con querela di falso, facesse piena prova della qualità di socio. La contestazione del contribuente, già contenuta nel ricorso introduttivo, era invece idonea a mettere in discussione la conformità della copia all'originale; tale disconoscimento non impedisce al giudice di verificare aliunde la conformità, ma esclude che la copia possa essere considerata automaticamente prova piena. Il secondo motivo è stato rigettato: le dichiarazioni di terzi nel processo tributario possono avere valore indiziario e concorrere alla formazione del convincimento del giudice, ma non costituiscono, da sole, prova piena. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era generico e non indicava concretamente il giudicato asseritamente contrastante. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al primo motivo e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 2719 cod. civ.

    Le copie fotografiche o fotostatiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

    Il disconoscimento della copia fotostatica deve essere formale, specifico e non equivoco e deve essere effettuato alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Il disconoscimento non vincola automaticamente il giudice a escludere il documento, che può comunque verificarne la conformità all'originale mediante altri elementi di prova.

  • Artt. 214 e 215 cod. proc. civ.

    La disciplina del disconoscimento della scrittura privata si applica anche alla contestazione della conformità della copia fotostatica all'originale e dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione. Il mancato disconoscimento tempestivo può comportare il riconoscimento del documento.

  • Art. 2702 cod. civ.

    La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

    L'efficacia di piena prova riguarda la provenienza delle dichiarazioni da chi ha sottoscritto la scrittura, ma presuppone il riconoscimento della sottoscrizione o il suo mancato disconoscimento nei modi e nei termini previsti. Non può essere applicata automaticamente a una copia fotostatica tempestivamente contestata.

  • Art. 2697 cod. civ.

    L'Amministrazione finanziaria, che pretende il pagamento dell'imposta sulla base della qualità di socio, deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa l'effettiva partecipazione del contribuente alla società.

  • Art. 116 cod. proc. civ.

    Il giudice deve valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, motivando adeguatamente il percorso logico seguito. Non può attribuire automaticamente valore di prova piena a un documento la cui autenticità o conformità sia stata specificamente contestata.

  • Art. 221 cod. proc. civ.

    La querela di falso è lo strumento per contestare la falsità di un documento avente efficacia probatoria privilegiata. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha distinto la falsità del documento dalla contestazione della conformità della copia all'originale: per quest'ultima era sufficiente il disconoscimento tempestivo, senza necessità di querela di falso.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Nel processo tributario è vietata la prova testimoniale, ma le dichiarazioni extraprocessuali di terzi possono essere utilizzate come elementi indiziari, anche a favore del contribuente, purché valutate insieme agli altri elementi disponibili.

  • Art. 111 Cost.

    L'utilizzabilità nel processo tributario delle dichiarazioni extraprocessuali di terzi, sia prodotte dall'Amministrazione sia dal contribuente, è coerente con i principi del giusto processo, della parità delle parti e dell'effettività del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione produce una copia fotostatica non autenticata, la parte deve contestare tempestivamente e in modo specifico sia la conformità della copia all'originale sia, se necessario, l'autenticità della scrittura o della sottoscrizione.
  • Una copia fotostatica tempestivamente disconosciuta non costituisce automaticamente prova piena; l'Amministrazione deve produrre l'originale oppure dimostrare la conformità della copia mediante altri elementi, anche presuntivi.
  • La denuncia penale può costituire un elemento della contestazione, ma è opportuno formulare espressamente nel processo tributario il disconoscimento della copia e della sottoscrizione, indicando con chiarezza ciò che viene contestato.
  • Il disconoscimento della copia non obbliga il giudice a ignorare completamente il documento: il giudice può valutarne l'attendibilità e verificarne la conformità attraverso ulteriori prove.
  • Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi hanno normalmente valore indiziario e possono concorrere alla decisione, ma di regola non sono sufficienti da sole a fondare l'accertamento.
  • L'onere di provare la qualità di socio e il conseguente reddito di partecipazione grava sull'Amministrazione, che deve fondare la pretesa su elementi documentali o presuntivi adeguatamente verificati.
  • I motivi di ricorso per cassazione relativi a contrasto di giudicati devono indicare concretamente le decisioni coinvolte, le parti, l'oggetto e l'effettiva incompatibilità; quesiti generici sono esposti a declaratoria di inammissibilità.

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