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Sentenza

Sentenza del 21/03/2018 n. 1232 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ricorso - Domanda di riduzione o restrizione di ipoteca - Ammissibile - Necessità di instaurare apposito procedimento amministrativo - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita sui propri immobili a garanzia di debiti tributari derivanti da diverse cartelle di pagamento relative agli anni 2004-2012. Nel corso del tempo, l'Amministrazione finanziaria e l'agente della riscossione avevano adottato specifici atti di sgravio, riducendo in modo rilevante l'importo originariamente iscritto a ruolo. Il ricorrente chiedeva quindi la riduzione dell'ipoteca, sostenendo che essa non fosse più proporzionata al debito residuo. Contestava inoltre vari profili degli avvisi di accertamento e delle cartelle, inclusi la validità dei titoli, i poteri di firma, l'inclusione di sanzioni amministrative e la motivazione dell'iscrizione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto solo parzialmente l'appello. Ha ritenuto ammissibile la domanda di riduzione dell'ipoteca anche senza la preventiva instaurazione di uno specifico procedimento amministrativo. In applicazione degli artt. 77 del D.P.R. n. 602/1973 e 2872 e 2877 c.c., ha ordinato all'agente della riscossione di ridurre l'iscrizione ipotecaria nei limiti degli importi oggetto degli atti di sgravio adottati il 30 marzo 2016. Le ulteriori contestazioni relative agli avvisi di accertamento e ai poteri di firma sono state dichiarate inammissibili perché già oggetto di altri procedimenti, in applicazione del principio del ne bis in idem. Le spese di lite sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 77 D.P.R. n. 602/1973

    La disciplina dell'iscrizione ipotecaria consente di adeguare la garanzia al credito effettivamente esistente; se il debito viene ridotto, l'ipoteca non può rimanere iscritta per l'importo originario.

  • Art. 2872 c.c.

    La riduzione dell'ipoteca può consistere nella diminuzione della somma garantita oppure nella restrizione dell'iscrizione a una parte dei beni ipotecati.

  • Art. 2875 c.c.

    Il creditore ha unicamente il diritto a che sia conservata una garanzia sufficiente per soddisfare il debito residuo.

    Quando il valore dell'ipoteca supera significativamente quello del credito, la garanzia deve essere ridimensionata per evitare una sproporzione rispetto al debito residuo.

  • Art. 2877 c.c.

    La riduzione o restrizione dell'ipoteca può essere disposta anche direttamente con sentenza; non è quindi indispensabile che il contribuente avvii previamente un procedimento amministrativo.

  • Art. 21-septies della legge n. 241/1990

    Il difetto di attribuzione del potere non ricorre quando l'atto proviene comunque dall'amministrazione competente; in tale ipotesi non sussiste la nullità dell'atto per carenza assoluta di potere.

Massime di principio

  • Quando il debito garantito da un'ipoteca tributaria viene ridotto per sgravi, annullamenti o altri provvedimenti, il contribuente può chiedere giudizialmente la riduzione o la restrizione dell'ipoteca senza dover necessariamente attivare prima un procedimento amministrativo separato.
  • La garanzia ipotecaria deve essere proporzionata al debito effettivamente residuo: l'amministrazione non ha diritto a mantenere l'iscrizione per importi ormai sgravati o non più dovuti.
  • È opportuno documentare con precisione gli sgravi, gli importi residui e il calcolo della riduzione richiesta, indicando espressamente nelle conclusioni del ricorso la domanda di riduzione o restrizione dell'ipoteca.
  • Le contestazioni sugli avvisi di accertamento o sulle cartelle non possono essere riesaminate in un nuovo giudizio se sono già pendenti o definite in altri procedimenti, per evitare violazioni del principio del ne bis in idem.
  • La decisione mostra che il giudice tributario può ordinare direttamente alla pubblica amministrazione o all'agente della riscossione di adeguare l'iscrizione ipotecaria, quando la sproporzione risulti dagli atti di sgravio.

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