Sentenza del 21/03/2018 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Varese
Avviso di accertamento - Omessa allegazione di atto richiamato - Nullità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento per omessa allegazione dell'atto richiamato nella motivazione, costituito nel caso concreto dal testo di una sentenza civile. La censura si fondava sull'articolo 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l'atto richiamato deve essere allegato quando non sia conosciuto né ricevuto dal contribuente e il suo contenuto essenziale non sia riprodotto nell'avviso.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'omessa allegazione della sentenza civile non determina la nullità dell'avviso, poiché il contribuente ne era già a conoscenza e l'avviso conteneva elementi sufficienti per individuare l'atto richiamato e comprendere la pretesa tributaria. L'obbligo di allegazione opera quindi quando l'atto richiamato non è conosciuto né ricevuto dal contribuente e il suo contenuto essenziale non è comunque riportato nell'avviso.
Norme richiamate
Articolo 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973
Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
L'omessa allegazione dell'atto richiamato non comporta automaticamente la nullità dell'avviso. L'allegazione è necessaria soltanto se il contribuente non conosce né ha ricevuto l'atto e l'avviso non ne riproduce il contenuto essenziale; inoltre, l'avviso deve comunque consentire di individuare l'atto richiamato e di comprendere le ragioni della pretesa.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un documento richiamato nell'avviso di accertamento non determina di per sé la nullità dell'atto.
- L'Amministrazione può omettere l'allegazione se il contribuente conosceva già l'atto richiamato oppure se l'avviso ne riproduce il contenuto essenziale.
- L'avviso deve comunque contenere informazioni sufficienti a identificare il documento richiamato e a permettere al contribuente di comprendere e contestare la pretesa tributaria.
- Per valutare la validità dell'avviso occorre verificare concretamente la conoscenza effettiva o legale dell'atto richiamato, il livello di dettaglio della motivazione e l'effettivo pregiudizio al diritto di difesa.
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