Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/03/2018 n. 172 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Fatture - Operazioni inesistenti - Foto del logo società sportiva apposto su abbigliamento - Fittizietà operazioni - Prova - Illegittimità dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA relativi a fatture per sponsorizzazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, i pagamenti erano stati effettuati mediante assegni circolari non risultanti incassati dalla società sportiva o dal suo legale rappresentante, e l'emittente delle fatture era stata a sua volta sottoposta ad accertamento. I contribuenti sostenevano invece l'effettività delle operazioni, producendo gli assegni di pagamento, fotografie del logo della società apposto sulle divise dei giocatori e sugli striscioni esposti durante le partite, oltre a contestare diversi vizi formali e motivazionali degli avvisi.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi e annullato gli avvisi di accertamento. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole ai contribuenti. Il giudice ha stabilito che l'Ufficio aveva l'onere di fornire elementi concreti e indicati nell'avviso idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Il solo accertamento svolto nei confronti dell'emittente delle fatture costituiva un mero indizio, insufficiente a superare la documentazione prodotta dai contribuenti, che dimostrava pagamenti e concreta esposizione del logo sponsorizzato. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 42 del D.P.R. 600/1973

    Disciplina il contenuto e la sottoscrizione degli avvisi di accertamento. Nel caso concreto, il tema è stato collegato anche all'obbligo dell'Ufficio di motivare adeguatamente la pretesa fiscale e indicare gli elementi posti a fondamento della contestazione.

  • Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973

    È stato richiamato dai contribuenti tra i motivi di ricorso relativi alla legittimità degli accertamenti, ma la decisione si è concentrata principalmente sull'onere della prova dell'inesistenza delle operazioni.

  • Art. 7 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    È stato invocato in relazione ai requisiti di motivazione e alla necessità di consentire al contribuente di conoscere gli elementi posti a fondamento dell'atto impositivo.

  • Art. 2697 del Codice civile

    In base alla regola generale sull'onere della prova, l'Amministrazione deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa fiscale, mentre il contribuente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi e, dopo una contestazione concreta dell'Ufficio, l'effettività delle operazioni.

  • Art. 21 del D.P.R. 633/1972

    La fattura regolare, conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla norma, è idonea a documentare il costo e l'operazione ai fini della deduzione e della detrazione, salvo che l'Amministrazione dimostri l'inesistenza dell'operazione o l'inattendibilità della contabilità.

  • Cassazione n. 2990/1979, n. 2092/1996, n. 11420/1998, n. 955/2016

    Confermano che, nel rapporto tributario, l'Amministrazione che pretende il pagamento deve provare i fatti costitutivi della pretesa, non potendo fare affidamento su una presunzione generale di legittimità dell'atto amministrativo.

  • Cassazione n. 9363/2015

    Stabilisce che, quando l'Ufficio fornisce elementi concreti per contestare l'inesistenza oggettiva di un'operazione, spetta poi al contribuente dimostrarne l'effettiva realizzazione.

  • Corte costituzionale n. 18/2000

    È richiamata per sostenere che gli elementi derivanti da accertamenti nei confronti di terzi non sono automaticamente prove decisive contro il contribuente, ma devono essere valutati insieme agli altri elementi del caso.

  • Cassazione n. 11048/2007

    Gli elementi acquisiti in altre verifiche e/o accertamenti operate a carico di terzi non hanno natura di prove, bensì di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative, e hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari.

    Un accertamento riferito al fornitore o all'emittente della fattura ha valore indiziario e non può, da solo, fondare il recupero fiscale; deve essere corroborato da ulteriori elementi coerenti e specifici.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve indicare nell'avviso elementi concreti, specifici e verificabili che dimostrino la mancata effettuazione dell'operazione.
  • La fattura regolare costituisce un elemento documentale favorevole al contribuente, ma non è intangibile: dopo una contestazione adeguatamente motivata, il contribuente deve dimostrare l'effettività dell'operazione.
  • Pagamenti tracciabili, fotografie, contratti, ordini, prestazioni concretamente eseguite e altri documenti coerenti possono dimostrare la realtà di una sponsorizzazione o di un servizio.
  • Il fatto che il fornitore sia stato sottoposto ad accertamento, abbia irregolarità fiscali o sia sospettato di emettere fatture false non prova automaticamente l'inesistenza delle operazioni effettuate con ogni cliente.
  • Gli elementi provenienti da accertamenti svolti nei confronti di terzi sono normalmente indizi e necessitano di ulteriori riscontri; non possono costituire da soli il fondamento della pretesa fiscale.
  • La motivazione dell'avviso deve spiegare il collegamento tra gli indizi raccolti e la specifica operazione contestata, consentendo al contribuente di difendersi concretamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.