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Sentenza

Sentenza del 21/03/2018 n. 204 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sul diritto al rimborso dell'IVA fatturata e versata diversi anni dopo la cessione dei beni. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 167 a 171 - Diritto alla detrazione dell'IVA - Diritto al rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso - Articolo 178, lettera a) - Modalità di esercizio del diritto a detrazione dell'IVA - Direttiva 2008/9/CE - Modalità di rimborso dell'IVA - Termine di decadenza - Principio della neutralità fiscale - IVA pagata e fatturata molti anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi - Diniego del diritto al rimborso a motivo dell'avvenuto decorso del termine di decadenza che sarebbe iniziato a decorrere dalla data di cessione dei beni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rifiuto parziale del rimborso dell'IVA relativa a cessioni di beni effettuate tra il 2004 e il 2006. In origine le forniture erano state fatturate senza IVA, poiché considerate compensazioni finanziarie. Solo nel 2010 i fornitori hanno regolarizzato le operazioni, emettendo fatture con IVA, presentando dichiarazioni integrative e versando l'imposta all'erario. L'Azienda X ha presentato la domanda di rimborso il 1° luglio 2011, ma le autorità slovacche hanno negato il rimborso per gli anni 2004-2006, ritenendo che il termine nazionale quinquennale fosse iniziato a decorrere dalla data delle cessioni, quando l'IVA era divenuta esigibile, anche se l'acquirente non disponeva ancora delle fatture e non poteva esercitare concretamente il diritto al rimborso.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione osta a una normativa o prassi nazionale che faccia decorrere il termine di decadenza dalla data della consegna dei beni, quando l'IVA viene fatturata e versata solo diversi anni dopo. Il diritto alla detrazione o al rimborso, pur sorgendo in linea di principio quando l'imposta diviene esigibile, può essere esercitato solo quando il soggetto passivo dispone della fattura e sono soddisfatte le condizioni sostanziali e formali. Poiché prima della regolarizzazione l'Azienda X non poteva oggettivamente presentare la domanda, non aveva agito con negligenza e non vi erano frodi o collusioni, il rimborso non poteva essere negato per decorso del termine calcolato dalla data originaria della cessione. La quinta questione, relativa alla Carta dei diritti fondamentali, non è stata esaminata perché superflua.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 167 e 179

    Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile.

    La nascita del diritto alla detrazione è collegata all'esigibilità dell'imposta, ma ciò non significa che il diritto possa essere concretamente esercitato prima che siano disponibili i documenti necessari.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 168

    Il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA dovuta o assolta per i beni e servizi utilizzati ai fini di operazioni soggette a imposta.

    La detrazione mira a garantire la neutralità dell'IVA per l'attività economica del soggetto passivo.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 178, lettera a)

    Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve essere in possesso di una fattura.

    Il possesso di una fattura regolare costituisce una condizione formale essenziale per l'esercizio concreto del diritto.

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 180 e 182

    Gli Stati membri possono consentire l'esercizio tardivo della detrazione, stabilendo condizioni e modalità, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 273

    Gli Stati membri possono introdurre obblighi per garantire la corretta riscossione dell'IVA e prevenire frodi, ma tali misure non possono rendere sistematicamente impossibile o eccessivamente difficile il diritto alla detrazione o al rimborso.

  • Direttiva 2008/9/CE, articoli 1, 5 e 6

    La direttiva disciplina le modalità procedurali del rimborso ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato del rimborso; la sussistenza e la portata del diritto dipendono dalle regole sostanziali della direttiva IVA.

  • Legge slovacca n. 222/2004 sull'IVA, articoli 49, 51 e 55b

    La normativa nazionale subordinava la detrazione alla disponibilità della fattura e prevedeva un termine per la presentazione della domanda di rimborso.

  • Legge slovacca n. 511/1992, articolo 45, paragrafo 1

    Il termine nazionale quinquennale non può essere applicato facendo decorrere la decadenza da un momento anteriore a quello in cui il soggetto passivo poteva effettivamente esercitare il diritto.

  • Principio di neutralità fiscale dell'IVA

    L'imprenditore deve essere esonerato dall'onere dell'IVA sostenuta nell'ambito della propria attività economica, salvo limitazioni giustificate e proporzionate.

  • Principi di equivalenza, effettività, proporzionalità e certezza del diritto

    I termini di decadenza sono ammissibili per garantire la certezza dei rapporti fiscali, ma non possono decorrere prima che il diritto sia concretamente esercitabile né privare il contribuente del diritto per cause a lui non imputabili.

Massime di principio

  • Un termine di decadenza per detrazione o rimborso IVA deve essere interpretato in modo da non iniziare prima che il contribuente disponga della fattura e siano presenti le condizioni sostanziali e formali per esercitare il diritto.
  • Se l'IVA viene fatturata e versata solo successivamente alla cessione, il termine non può normalmente essere fatto decorrere dalla data originaria della consegna quando ciò renda oggettivamente impossibile presentare la domanda.
  • La neutralità dell'IVA prevale su formalismi nazionali sproporzionati, soprattutto quando l'imposta è stata effettivamente riscossa e non vi sono frodi, evasione, abuso o collusione.
  • I termini di decadenza restano legittimi se decorrono da un momento effettivamente conoscibile e utilizzabile dal contribuente e se sanzionano una sua reale inerzia, non un'impossibilità oggettiva.
  • La decisione non elimina ogni termine per il rimborso: richiede piuttosto che il termine sia compatibile con i principi di effettività, proporzionalità e neutralità fiscale e che tenga conto del momento in cui il diritto è concretamente esercitabile.

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