Sentenza del 21/03/2018 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento e il ruolo relativi al residuo IRAP 2013, per complessivi euro 5.495,21 ed euro 5.655,08, deducendo tre motivi: l’inesistenza o invalidità della notifica via PEC e degli allegati PDF privi, secondo lui, di valida firma digitale; la decadenza o prescrizione del credito, con errata individuazione dei termini previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973; l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione necessario per l’assoggettamento all’IRAP. L’Agenzia ha sostenuto che il debito derivava dalla decadenza del contribuente dal piano di rateazione, che la notifica telematica era regolare e che l’attività professionale disponeva di beni strumentali rilevanti e di un dipendente a tempo pieno.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. Il giudice ha ritenuto valida o comunque sanata la notifica, poiché il contribuente aveva avuto piena conoscenza degli atti e non aveva dimostrato una concreta lesione del diritto di difesa né discrasie essenziali tra originale e copia. Ha inoltre ritenuto tempestiva l’iscrizione a ruolo, individuando il dies a quo del termine decadenziale nel momento della cessazione dei pagamenti rateali, quando il credito è divenuto esigibile. Quanto all’IRAP, ha considerato provata l’autonoma organizzazione sulla base del valore dei beni strumentali e della presenza di un dipendente a tempo pieno, oltre alla precedente dichiarazione dello stesso contribuente. Gli atti impugnati sono stati quindi confermati e il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.025,00 per spese di lite.
Norme richiamate
Art. 156, comma 3, codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Un eventuale vizio formale della notificazione non comporta automaticamente l’annullamento dell’atto quando il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza e abbia potuto difendersi concretamente.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
Il termine per l’iscrizione a ruolo decorre, nel caso di decadenza da una rateazione, dal momento in cui il contribuente interrompe i pagamenti e il credito residuo diviene concretamente esigibile.
Art. 2935 del codice civile
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine decorre da quando l’amministrazione può effettivamente pretendere il pagamento del credito, non da un momento anteriore in cui il pagamento rateale era ancora regolarmente in corso.
Art. 3, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 446/1997
I professionisti sono soggetti passivi IRAP quando esercitano l’attività mediante un’autonoma organizzazione idonea a produrre valore aggiunto.
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento può essere notificata tramite posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalla disciplina delle notificazioni telematiche.
Articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale
La disciplina del documento informatico e della firma digitale deve essere valutata in concreto, verificando se l’atto sia autentico, integro e conoscibile, senza attribuire rilievo decisivo a vizi meramente formali privi di conseguenze difensive.
Articoli 156 e 160 del codice di procedura civile
Le irregolarità della notificazione possono essere sanate dal raggiungimento dello scopo, mentre l’inesistenza della notificazione resta configurabile solo in ipotesi radicali e non sanabili.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016
È inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio.
Chi contesta una notificazione deve indicare quale concreto pregiudizio abbia subito; la mera violazione formale non è sufficiente.
Corte di giustizia UE, cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics, sentenza 3 luglio 2014
Una violazione dei diritti della difesa comporta l’annullamento soltanto quando, senza tale violazione, il procedimento avrebbe potuto condurre a un risultato differente.
L’annullamento richiede una lesione effettiva e potenzialmente decisiva dei diritti difensivi, non una mera irregolarità astratta.
Massime di principio
- La contestazione della notifica telematica deve essere concreta: occorre dimostrare l’inesistenza dell’atto, l’alterazione del contenuto o una reale lesione del diritto di difesa; la semplice assenza o contestazione della firma digitale non è necessariamente sufficiente.
- Quando il contribuente decade da una rateazione, i termini per l’azione di riscossione decorrono normalmente dal momento dell’inadempimento che rende esigibile il debito residuo, non dalla scadenza originaria del tributo.
- Per i professionisti, l’assoggettamento all’IRAP dipende dall’esistenza di un’autonoma organizzazione. Beni strumentali di valore significativo e personale dipendente possono costituire indici rilevanti, da valutare complessivamente.
- La precedente presentazione della dichiarazione IRAP non impedisce di contestare successivamente il tributo, ma costituisce un elemento probatorio contrario particolarmente significativo se non viene spiegato il cambiamento di posizione.
- Il contribuente che interrompe unilateralmente una rateazione deve considerare che il residuo può essere iscritto a ruolo con applicazione delle conseguenze previste per la decadenza dal beneficio, comprese sanzioni e interessi.
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