Sentenza del 21/03/2018 n. 68 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi all'ICI 2010 e 2011, sostenendo che cinque unità immobiliari dovessero essere considerate aree edificabili o fabbricati in corso di costruzione, anziché fabbricati ultimati iscritti in catasto con rendita. Ha affermato che il primo accatastamento DOCFA, effettuato nel 2007-2008 nelle categorie A e C, fosse frutto di un errore e che la successiva richiesta DOCFA del 2014, nella categoria F3, dimostrasse la non ultimazione degli immobili. Ha inoltre contestato la mancata allegazione delle delibere comunali, il difetto di motivazione degli avvisi, la mancata audizione preventiva e ha chiesto di compensare l'ICI accertata con un presunto credito maturato negli anni 2008-2009, oltre alla disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Gli avvisi sono stati ritenuti validi e sufficientemente motivati: non era necessario allegare le delibere comunali, poiché non costituivano il fondamento della motivazione per relationem e risultavano conoscibili; non sussisteva un obbligo di audizione preventiva per l'ICI. Nel merito, la Commissione ha ritenuto che le opere murarie fossero ultimate e che la mancanza di finiture, impianti, sanitari o porte interne non escludesse l'ultimazione della costruzione. La successiva classificazione F3 del 2014 non ha quindi inciso sugli anni oggetto di accertamento. È stata negata anche l'esistenza di un credito ICI per il 2008-2009 e non sono state disapplicate le sanzioni. L'ingegnere è stato condannato al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 504/1992
per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato
La norma distingue i fabbricati già iscritti in catasto, soggetti all'imposta in base alla loro classificazione catastale, dai fabbricati non ancora iscritti, per i quali l'imposta decorre dall'ultimazione dei lavori o dall'utilizzo anticipato. Nel caso concreto, la Commissione ha ritenuto che le opere murarie fossero ultimate, mentre le finiture e gli impianti mancanti fossero elementi accessori.
Art. 42, comma 2, ultimo periodo, d.P.R. n. 600/1973
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
L'obbligo di allegazione riguarda gli atti non conosciuti dal contribuente che siano necessari per integrare la motivazione dell'avviso. Non si estende automaticamente alle delibere comunali richiamate nel preambolo o comunque non poste a fondamento sostanziale della pretesa.
Art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 504/1992, interpretato dalla giurisprudenza di Cassazione
La domanda di accatastamento o riclassificazione può assumere rilievo anche per annualità fiscali ancora aperte. Tuttavia, nel caso concreto, la domanda DOCFA del 2014 non è stata ritenuta decisiva perché la situazione edilizia effettiva risultava compatibile con l'ultimazione delle opere murarie già prima degli anni 2010-2011.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, la qualificazione catastale dell'immobile costituisce un elemento molto rilevante, soprattutto quando l'accatastamento sia stato richiesto dallo stesso contribuente e abbia comportato l'attribuzione di una rendita.
- La mancata installazione di finiture o accessori, come porte interne, sanitari, pavimenti, impianti radianti o allacciamenti alle utenze, non implica necessariamente che l'edificio sia ancora in corso di costruzione: occorre verificare se siano state completate le opere murarie essenziali.
- Una successiva variazione catastale non produce automaticamente effetti retroattivi: può essere considerata per le annualità ancora aperte solo se dimostra effettivamente la situazione dell'immobile nel periodo controverso.
- Le contestazioni formali contro un avviso di accertamento richiedono di dimostrare che l'atto allegato fosse indispensabile per comprendere la pretesa e che la sua mancanza abbia concretamente leso il diritto di difesa.
- Il contribuente che intenda far valere un credito per versamenti precedenti deve rispettare le specifiche modalità procedurali previste dalla disciplina dell'imposta e fornire prova dell'effettiva esistenza del credito.
- La disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa è eccezionale e non opera quando la disciplina e l'orientamento giurisprudenziale applicabile risultino sufficientemente chiari.
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