Sentenza del 21/03/2018 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento basato su movimenti bancari - Autorizzazione alle indagini bancarie - Mancata esibizione - Illegittimità dell'accertamento - Non sussiste - Maggiori ricavi presunti - Detrazione degli importi fatturati ed incassati - Riconoscimento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2009, fondato sulle movimentazioni del conto corrente bancario, contestando soprattutto la mancata esibizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, l'imputazione all'attività professionale anche dei movimenti privati, la mancata detrazione delle fatture emesse e incassate nell'anno e l'applicazione della sanzione IVA sui cosiddetti "costi neri". L'accertamento aveva determinato maggiori ricavi per 81.792 euro, poi ridotti dalla Commissione provinciale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto la censura relativa alla mancata esibizione dell'autorizzazione, ritenendo che tale omissione non renda illegittimo l'accertamento e che, nel processo tributario, non operi in via generale l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti irritualmente. Ha però accolto parzialmente l'appello: ha riconosciuto la detrazione di 23.052 euro per le fatture emesse e incassate nel 2009, evitando una doppia imposizione, e ha rideterminato gli introiti non dichiarati in 28.075 euro. Ha inoltre annullato la sanzione IVA di 6.605 euro sui costi forfettariamente determinati, poiché non era dimostrato che tali costi fossero soggetti a IVA e quindi imponessero l'emissione di autofattura. La sentenza di primo grado è stata confermata per il resto e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972
L'autorizzazione prescritta ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non richiede alcuna motivazione.
La mancata esibizione dell'autorizzazione al contribuente non determina, da sola, l'illegittimità dell'accertamento. L'illegittimità può rilevare solo se l'acquisizione sia avvenuta in effettiva assenza dell'autorizzazione e tale assenza abbia prodotto un concreto pregiudizio.
Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata per le indagini finanziarie e per l'utilizzo dei dati relativi ai conti bancari ai fini dell'accertamento.
Le movimentazioni bancarie possono fondare presunzioni di ricavi o compensi non dichiarati, salva la possibilità per il contribuente di fornire una giustificazione specifica e documentata.
Art. 51, comma 8, del d.P.R. n. 633 del 1972
Il contribuente aveva invocato la disposizione per sostenere la necessità dell'autorizzazione all'acquisizione e all'utilizzo dei dati bancari; la Commissione ha escluso che la mancata allegazione o esibizione comporti automaticamente l'annullamento dell'accertamento.
Massime di principio
- La mancata esibizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente l'invalidità dell'accertamento: occorre dimostrare l'effettiva assenza dell'autorizzazione e un concreto pregiudizio difensivo o sostanziale.
- Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate come presunzioni di ricavi o compensi non dichiarati, ma il contribuente può superare la presunzione fornendo giustificazioni documentali puntuali.
- Gli importi già risultanti da fatture emesse e incassate nello stesso periodo devono essere detratti dai ricavi ricostruiti tramite il conto corrente, anche se non è possibile collegare perfettamente ogni singolo versamento a una specifica fattura, per evitare una doppia imposizione.
- L'applicazione di una sanzione IVA per costi non documentati o determinati forfettariamente richiede la prova che si tratti di operazioni soggette a IVA e che sussista uno specifico obbligo di autofatturazione o regolarizzazione.
- La riduzione del reddito mediante il riconoscimento di costi forfettari non implica automaticamente che tali costi siano rilevanti anche ai fini IVA o che siano soggetti a sanzione per mancata autofatturazione.
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