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Sentenza

Sentenza n. 3785/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) n. 343/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202407662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato su una condanna penale per lesioni, violenza privata e tentata estorsione. Ha dedotto la violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, sostenendo che la mancata partecipazione procedimentale gli aveva impedito di dimostrare la propria integrazione sociale e lavorativa. Ha inoltre censurato il carattere automatico del diniego, ritenuto fondato sui soli precedenti penali senza una concreta valutazione della pericolosità sociale, prospettando quale elemento contrario la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha infine dedotto la mancata considerazione dell'attività lavorativa e dei legami familiari, sostenendo che il diritto al soggiorno non potesse essere negato a chi svolge regolare attività lavorativa e mantiene la propria famiglia nel Paese d'origine.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego perché la condanna riguardava reati ricompresi tra quelli ostativi individuati dall'art. 4 del d.lgs. n. 286/1998 mediante richiamo all'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.; per tali reati opera un automatismo preclusivo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ordinario. La Corte costituzionale n. 88/2023 non è stata ritenuta pertinente, poiché riferita a diverse fattispecie rientranti nell'art. 381 c.p.p. e non ai reati di cui all'art. 380 c.p.p. Nel caso concreto, la gravità dei fatti, consistiti nel pestaggio di un connazionale irregolare, nella tentata estorsione e nell'uso della violenza per ottenere denaro e sottoscrizioni, confermava la ragionevolezza della prognosi di pericolosità sociale. L'affidamento in prova ai servizi sociali è stato considerato successivo ai fatti e attinente alle modalità esecutive della pena, quindi non idoneo a smentire tale prognosi. L'attività lavorativa è stata ritenuta elemento distinto dalla valutazione di pericolosità sociale. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 è stato ritenuto non applicabile nella prospettata dimensione, perché l'appellante non aveva esercitato il ricongiungimento familiare né era familiare ricongiunto; inoltre, egli aveva dichiarato che la famiglia risiedeva nel Paese d'origine, mantenendo quindi un legame con quest'ultimo. La formazione o l'esistenza di legami familiari non costituisce comunque uno scudo automatico contro il diniego. Le censure partecipative sono state respinte perché la natura sostanzialmente vincolata del provvedimento comportava che gli elementi dedotti non avrebbero potuto condurre a un esito diverso. Spese del grado compensate per la peculiarità delle questioni e la costituzione solo formale dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Il richiamo ai reati indicati dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. consente di considerare automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario le condanne relative a tali reati.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

    La disposizione opera per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto; non è stata ritenuta applicabile all'appellante, che aveva dichiarato di non avere legami familiari in Italia e di avere la famiglia nel Paese d'origine.

  • art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.

    Le fattispecie delittuose richiamate dalla norma, tra cui l'estorsione secondo quanto considerato nella decisione, rilevano come reati ostativi al soggiorno dello straniero.

  • art. 381 c.p.p.

    La distinzione rispetto all'art. 380 c.p.p. è decisiva: la sentenza costituzionale n. 88/2023 riguardava ipotesi ricomprese nell'art. 381 c.p.p., diverse da quelle oggetto del giudizio.

  • artt. 7 e 8 l. n. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non determina l'illegittimità del diniego quando il provvedimento ha natura sostanzialmente vincolata e gli elementi che il privato avrebbe potuto rappresentare non avrebbero consentito un contenuto diverso.

  • art. 3 Cost.

    Il bilanciamento legislativo tra sicurezza pubblica e diritti dello straniero deve essere ragionevole e proporzionato; nel caso concreto la presunzione di pericolosità è stata ritenuta ragionevole in relazione alla gravità e alle concrete modalità dei reati.

Massime di principio

  • La condanna per uno dei reati espressamente individuati dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 mediante richiamo all'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. è ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario, secondo un automatismo preclusivo che non richiede un'ulteriore valutazione discrezionale della pericolosità sociale, salvo i limiti derivanti dai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.
  • La legittimità dell'automatismo ostativo va valutata in rapporto alla gravità concreta e astratta dei reati considerati dal legislatore: quando le modalità della condotta confermano la pericolosità prefigurata dalla norma, non è agevole formulare un'ipotesi reale contraria alla presunzione legislativa.
  • L'affidamento in prova ai servizi sociali, in quanto successivo alla commissione dei reati e inerente alle modalità di esecuzione della pena, non elimina la condanna né è di per sé idoneo a neutralizzare l'effetto ostativo della condanna sul rinnovo del permesso di soggiorno.
  • Lo svolgimento di un'attività lavorativa regolare non esclude né contraddice automaticamente la pericolosità sociale desunta da una condanna per reati ostativi, trattandosi di profili valutativi distinti.
  • Le garanzie partecipative possono non condurre all'annullamento di un diniego sostanzialmente vincolato quando gli elementi che il richiedente avrebbe potuto rappresentare non avrebbero potuto determinare un contenuto diverso del provvedimento.
  • La tutela dei legami familiari non prevale automaticamente sull'esigenza di sicurezza pubblica e non costituisce uno scudo generalizzato contro il diniego del permesso di soggiorno; la specifica disciplina dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone inoltre la condizione dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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