Cassazione Civile, Ordinanza n. 36534/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel contesto di una procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo ex legge n. 89/2001, il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato aveva chiesto la liquidazione dei compensi a carico dell'erario. La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendo che, ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 208/2015, il decreto di pagamento dovesse essere emesso contestualmente al provvedimento che chiude la fase processuale, con la conseguenza che, una volta definito il procedimento, il giudice non avrebbe più potuto liquidare compensi richiesti successivamente. Con il ricorso per cassazione il difensore ha denunciato violazione dell'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la norma non introduce una decadenza né una preclusione alla liquidazione dopo la definizione della causa, e che l'interpretazione seguita dal giudice di merito contrastava anche con l'orientamento del Ministero della giustizia e con esigenze di economia processuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché la decisione impugnata si era discostata dall'interpretazione già affermata dalla giurisprudenza di legittimità: l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore che presenti l'istanza di liquidazione dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase processuale, né impedisce al giudice di provvedere successivamente sulla richiesta. La previsione ha soltanto finalità acceleratoria, raccomandando che il decreto di pagamento sia adottato contestualmente al provvedimento conclusivo. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
La norma non introduce una decadenza né una preclusione alla liquidazione del compenso se l'istanza è presentata dopo la chiusura della fase processuale; ha solo una finalità acceleratoria, nel senso di raccomandare la contestualità tra decreto di pagamento e provvedimento definitorio.
È richiamata come legge che ha modificato l'art. 83 del d.P.R. n. 115/2002, senza che da tale novella derivi una preclusione alla liquidazione postuma.
È il quadro procedimentale in cui si collocava la richiesta di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, l'obiettivo della contestualità tra provvedimento definitorio e decreto di pagamento è solo acceleratorio e non può essere trasformato in una decadenza implicita dell'avvocato dal diritto alla liquidazione del compenso.
- L'istanza di liquidazione presentata dopo la chiusura della fase processuale non è, di per sé, inammissibile, e il giudice conserva il potere di pronunciarsi su di essa anche successivamente alla definizione del merito.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, il giudice di merito deve conformarsi all'interpretazione della norma che esclude preclusioni non espressamente previste dal testo legislativo.
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