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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09860/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda la costituzione di una servite0 coattiva di passaggio pedonale a favore di un fondo ritenuto intercluso e a carico di un fondo confinante. Il tribunale aveva accolto la domanda, determinando anche l'indennite0 dovuta ai proprietari del fondo servente. La corte d'appello aveva poi confermato la costituzione della servite0, ritenendo sussistente l'interclusione, l'idoneite0 del percorso individuato dalla consulenza tecnica e l'applicabilite0 della disciplina sulle servite0 anche in relazione al passaggio su area cortilizia; con sentenza definitiva aveva inoltre rideterminato l'indennite0 in euro 20.000. In cassazione i proprietari del fondo servente hanno dedotto, con il primo motivo, violazione del ne bis in idem e degli artt. 2909 c.c. e 346 c.p.c., sostenendo che una precedente causa tra le stesse parti avrebbe gie0 investito, oltre alla domanda possessoria, anche la domanda petitoria di costituzione della servite0, non decisa e quindi coperta da giudicato per mancata impugnazione; con il secondo motivo hanno denunciato nullite0 per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., assumendo che la corte d'appello avesse illegittimamente confermato una condanna alla ricostruzione di una scaletta demolita, domanda che non sarebbe mai stata proposta e che riguarderebbe le modalite0 di attuazione della servite0, non la sua costituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perche9, in caso di omessa pronuncia su una domanda, la parte puf2 scegliere se impugnare la sentenza o riproporre la domanda in un autonomo giudizio; la mancata coltivazione nel precedente processo non impediva quindi la riproposizione autonoma della domanda petitoria. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perche9 introduceva una questione nuova non risultante dalla sentenza impugnata e non adeguatamente allegata come dedotta nei gradi di merito; inoltre ha richiamato il principio secondo cui nel petitum della domanda di servite0 coattiva rientra la richiesta di passaggio e l'indicazione del fondo servente, mentre le modalite0 di attuazione ed esercizio sono rimesse al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    evocato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato esterno, ma la Corte ha escluso che operasse nel caso di riproposizione autonoma di una domanda non decisa.

  • art. 346 c.p.c.

    la presunzione di rinuncia alla domanda non coltivata ha valore solo processuale e non sostanziale; la domanda puf2 essere riproposta in un giudizio separato senza che si formi giudicato esterno opponibile.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato come base processuale della declaratoria di inammissibilite0 del primo motivo secondo il procedimento camerale.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte ha escluso il vizio sia perche9 la questione era nuova, sia perche9 le modalite0 di attuazione della servite0 rientrano nel potere del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in combinazione con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di omessa pronuncia su una domanda, la parte puf2 alternativamente impugnare la sentenza o riproporre la domanda in un giudizio autonomo; la mancata impugnazione non determina, di per se8, un giudicato sostanziale opponibile se la domanda e8 stata riproposta separatamente.
  • La presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha natura processuale e non impedisce la riproposizione in un diverso giudizio della domanda non decisa.
  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata; il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di merito.
  • Nella domanda di costituzione coattiva di servite0 di passaggio il petitum comprende la richiesta del passaggio e l'indicazione del fondo servente, mentre le modalite0 di attuazione ed esercizio della servite0 sono rimesse al potere del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieServite0Impugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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