Cassazione Civile, Ordinanza n. 24284/2024 del 10/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (docenti)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcune docenti a essere inserite, per il biennio 2009/2011, nella graduatoria permanente AT con il punteggio effettivo e secondo il criterio "a pettine", anziché in coda. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo estensibile al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 l'effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 41/2011 sull'art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 134/2009, con conseguente riconoscimento di un diritto soggettivo pieno delle docenti all'inserimento secondo il punteggio effettivo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.M. n. 44/2011, della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2011, dell'art. 2697 c.c. e dei principi sull'onere della prova, sostenendo che la declaratoria di incostituzionalità aveva travolto l'intero meccanismo dell'inserimento in coda e che, comunque, il successivo D.M. n. 44/2011 non consentiva più l'iscrizione in più graduatorie provinciali; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 100 c.p.c., deducendo il difetto di interesse ad agire delle docenti alla luce del mutato quadro normativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la controversia non verteva sul diritto a permanere in più graduatorie provinciali, ma esclusivamente sulle modalità di inserimento nell'unica graduatoria rispetto alla quale era stato chiesto il trasferimento. La Corte ha osservato che, in base alla giurisprudenza amministrativa e costituzionale richiamata, la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento aveva lasciato fermo il diritto dei docenti alla mobilità interprovinciale, con inserimento nella graduatoria della nuova provincia secondo il criterio del punteggio effettivo, cioè "a pettine". Per tale ragione, il richiamo al D.M. n. 44/2011, relativo al diverso biennio 2011/2013, è stato ritenuto non pertinente rispetto alla domanda relativa al biennio precedente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il Ministero è stato condannato alle spese, con distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti dichiaratisi antistatari. La Corte ha anche escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009
richiamato quale atto regolamentare a cui la Corte territoriale aveva esteso il rilievo della declaratoria di illegittimità costituzionale relativa al meccanismo dell'inserimento in coda.
ritenuto non pertinente dalla Cassazione perché relativo all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2011/2013, mentre la lite riguardava il biennio precedente.
sentenza Corte costituzionale n. 41/2011
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 134/2009, con rilievo decisivo sulla legittimità dell'inserimento "in coda" nelle graduatorie.
art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 134/2009
la sua illegittimità costituzionale è stata posta a base della tutela del criterio di inserimento "a pettine".
invocato dal ricorrente insieme ai principi sull'onere della prova, ma le censure sono state ritenute inconferenti rispetto alla ratio decidendi.
invocato per sostenere il difetto di interesse ad agire, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva la ratio della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso che la disposizione sul contributo unificato aggiuntivo si applichi alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma attaccano una questione diversa o solo apparentemente connessa.
- Quando la controversia riguarda la mobilità del personale docente tra graduatorie provinciali, occorre distinguere tra il diritto al trasferimento nella nuova graduatoria e il preteso diritto a permanere in più graduatorie: il primo può essere oggetto di tutela secondo il criterio del punteggio effettivo, il secondo può essere estraneo al thema decidendum.
- L'illegittimità del meccanismo dell'inserimento "in coda" nelle graduatorie impone, per il trasferimento nella provincia di nuova destinazione, l'inserimento secondo il criterio meritocratico del punteggio effettivo, salvo diversa disciplina pertinente al periodo considerato.
- Un richiamo normativo o regolamentare successivo, relativo a un diverso periodo di aggiornamento delle graduatorie, non è idoneo a escludere l'interesse o il diritto azionato quando la domanda riguarda un biennio anteriore.
- L'eccezione di difetto di interesse ad agire è infondata se la posizione giuridica dedotta in giudizio permane attuale e concreta rispetto al periodo e all'oggetto della domanda proposta.
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