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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29418/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 1999, fondato sulla contestazione della fittizietà di operazioni di acquisto e di successive vendite di bibite gassate, che l'Ufficio riteneva riconducibili a una frode fiscale e a soggetti interposti o cartiere. Dopo un primo giudizio definito con cassazione con rinvio, il giudizio fu riassunto davanti alla Commissione tributaria regionale, la quale ritenne non provata la fittizietà delle operazioni, valorizzando la normalità dei pagamenti in contanti nel settore, la limitata rilevanza delle dichiarazioni dei trasportatori e l'insufficienza delle presunzioni dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 384 e 394 c.p.c. per asserito mancato adeguamento del giudice di rinvio ai principi fissati dalla precedente ordinanza di cassazione; inoltre dedusse la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente svalutato gli indizi raccolti dall'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la Commissione tributaria regionale si è conformata ai principi enunciati nel precedente giudizio di legittimità e ha reso una motivazione non apparente, chiara e puntuale. In particolare, la Corte ha escluso sia la denunciata violazione del vincolo derivante dal rinvio, sia la nullità della sentenza per difetto di motivazione, osservando che il giudice di merito ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto non decisivi gli indizi dell'Ufficio e ha valutato complessivamente il materiale probatorio. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel precedente giudizio.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio non può modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, dovendo attenersi al principio di diritto fissato dalla cassazione.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro del giudizio di rinvio, in connessione al dovere di conformarsi al decisum rescindente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata; la violazione può tradursi in nullità se la motivazione è mancante o meramente apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è requisito essenziale della sentenza e la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica del "minimo costituzionale".

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    La nullità per motivazione apparente è deducibile in cassazione come vizio processuale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 41 D.L. n. 331 del 1993

    Richiamato nel contesto delle dichiarazioni di intento relative alle cessioni intracomunitarie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione l'accertamento dei fatti già acquisiti, ma deve riesaminare la controversia entro quel perimetro.
  • La motivazione della sentenza è viziata in cassazione solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o risulti obiettivamente incomprensibile; non è più sufficiente dedurre una mera insufficienza argomentativa.
  • In materia di prova per presunzioni, la valutazione degli indizi deve essere complessiva e globale, non atomistica: elementi singolarmente deboli possono assumere rilievo se considerati nel loro insieme, mentre il giudice deve spiegare perché li ritiene o non li ritiene gravi, precisi e concordanti.
  • La censura di mancata conformazione al precedente giudizio rescindente non è fondata quando la sentenza di rinvio risponda puntualmente ai rilievi della cassazione e motivi in modo coerente sulle singole questioni decisive.
  • Nel contesto di accertamenti fiscali fondati su operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, il giudice deve misurarsi con l'intero quadro indiziario allegato dall'Ufficio, ma può escludere la prova della frode se ritiene non raggiunta, con motivazione non apparente, la soglia di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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