Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29496/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia riguarda un fondo sito in Palagonia, rivendicato da un ente ospedaliero che ne affermava la proprietà e chiedeva il rilascio nei confronti dei convenuti. I convenuti resistevano sostenendo di aver acquistato il bene per usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., in forza di un atto di compravendita dell'8 gennaio 1976, o in subordine per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. Il giudice di primo grado accolse la rivendica e la corte d'appello confermò. Nel ricorso per cassazione l'erede del convenuto deduceva: 1) violazione degli artt. 948, 950 e 2697 c.c., sostenendo che l'onere probatorio della rivendicante non potesse ritenersi attenuato e che la prova della proprietà non fosse stata raggiunta; 2) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla prova della proprietà; 3) violazione degli artt. 1158, 1159, 2727 e 2729 c.c. per avere la corte escluso la buona fede necessaria all'usucapione abbreviata sulla base di presunzioni ritenute non gravi, precise e concordanti; 4) violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. per l'erronea valutazione della prova testimoniale sulla coltivazione del fondo e sulla vendita del raccolto; 5) violazione degli artt. 1158, 1159, 1164, 1141, 1142, 1143, 2727 e 2729 c.c. per non avere la corte considerato che, dal contratto del 1976, i ricorrenti avrebbero goduto dei beni come proprietari e possessori, con conseguente interversione del possesso. La cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, valorizzando in particolare la correttezza del ragionamento della corte d'appello sulla mancanza di buona fede e sulla natura meramente detentiva della relazione con il fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in azione di rivendicazione, la proposizione dell'usucapione da parte del convenuto non attenua di per sé l'onere probatorio del rivendicante, salvo specifiche circostanze non ricorrenti; ha inoltre ritenuto irrilevante la questione dell'appartenenza originaria del bene al principe di Palagonia, avendo la corte territoriale ricostruito un valido titolo di provenienza dell'ente attrice e ritenuto già maturata l'usucapione in capo alla sua dante causa. Il secondo motivo è stato respinto perché la corte d'appello aveva effettivamente esaminato i motivi di gravame indicati. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparenza della violazione di legge, mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e delle presunzioni, mentre il giudice di merito aveva utilizzato indizi logicamente coerenti per escludere la buona fede. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché si risolveva in una richiesta di nuova valutazione delle prove testimoniali, preclusa in sede di legittimità. Il quinto è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la corte territoriale aveva escluso l'usucapione abbreviata per difetto di buona fede, da cui discendeva anche l'assenza di un possesso utile ai fini dedotti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    L'attore in rivendicazione deve provare il proprio diritto di proprietà, risalendo, se necessario, lungo la catena dei danti causa fino a un acquisto a titolo originario o dimostrando l'usucapione tramite il cumulo dei possessi.

  • art. 950 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla prova della proprietà/confini, ma la Corte ha escluso che imponesse un diverso criterio di attenuazione dell'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova resta a carico di chi agisce in rivendicazione; la proposizione dell'usucapione da parte del convenuto non comporta automaticamente un alleggerimento del rigore probatorio.

  • art. 1159 c.c.

    L'usucapione abbreviata richiede la buona fede dell'acquirente; la Corte ha confermato che la sua mancanza esclude il perfezionamento del titolo abbreviato.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato come usucapione ventennale in via subordinata; la Corte ha escluso che i fatti dedotti integrassero un possesso utile, anche per difetto di animus possidendi.

  • art. 2727 c.c.

    La presunzione semplice è ammessa solo se il fatto noto consente, con ragionamento logico, di inferire il fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il vizio è denunciabile in cassazione solo se il giudice fondi la decisione su presunzioni prive di tali requisiti, non quando si chieda una diversa lettura dei fatti.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è infondata se il motivo d'appello risulta effettivamente esaminato nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando la decisione affronta il motivo di gravame; non vi è nullità per omessa pronuncia se il punto è trattato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato nel ricorso in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse adeguatamente motivata.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura ex art. 115 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, salvo che siano poste a base della decisione prove non dedotte o prove legali mal governate.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno o abbia disatteso prove legali; non per la mera contestazione dell'apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'interversione del possesso; la Corte ha escluso che vi fosse stata una relazione di fatto qualificabile come possesso utile.

  • art. 1142 c.c.

    Invocato insieme agli artt. 1141 e 1143 c.c. per la qualificazione del possesso; la Corte non ha ritenuto sussistenti gli estremi del possesso utile ai fini dell'usucapione.

  • art. 1143 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla prova del possesso; la Corte ha escluso che i fatti accertati integrassero possesso anziché detenzione.

  • art. 1164 c.c.

    Richiamato per sostenere l'interversione; la Corte ha ritenuto non dimostrato il mutamento della detenzione in possesso.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato per il parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In azione di rivendicazione, la proposizione dell'usucapione da parte del convenuto non attenua automaticamente l'onere del rivendicante di provare la proprietà; l'attenuazione opera solo se il convenuto abbia riconosciuto, espressamente o implicitamente, l'appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa al momento di inizio del possesso.
  • L'attore in rivendicazione può assolvere l'onere probatorio ricostruendo la catena dei trasferimenti fino a un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando il possesso utile maturato dai propri danti causa per il tempo necessario all'usucapione.
  • La contestazione della buona fede richiesta per l'usucapione abbreviata può essere fondata su presunzioni semplici, purché il ragionamento inferenziale sia sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti; in cassazione non è sufficiente prospettare una diversa lettura dei fatti.
  • La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte, abbia attribuito valore di prova legale a elementi privi di tale efficacia, o abbia disatteso prove legali; non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale istruttorio.
  • L'omessa pronuncia non sussiste se la sentenza d'appello, anche senza una formula espressa e separata, abbia comunque affrontato e risolto il motivo di gravame.
  • Per integrare l'usucapione abbreviata, non basta il mero richiamo a un titolo astrattamente idoneo: occorre che il soggetto sia in buona fede e che il possesso, non la mera detenzione, sia effettivamente maturato e si sia consolidato nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.