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Sentenza

Sentenza n. 15537/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’ottemperanza - alla sentenza del Tar Lazio, sez. II-ter, 14 settembre 2022, n. 11846, resa a definizione del giudizio n.r.g. 1702/2017; per la conseguente declaratoria di nullità o comunque inefficacia - della determinazione dirigenziale di Roma capitale, Dipartimento sviluppo economico ed attività produttive, Direzione mercati e commercio su suolo pubblico, prot. n. QH/2023/0048041 del 5 luglio 2023, notificata in pari data, recante «collocazione, in via cautelare, fino alle determinazioni di cui al piano del commercio redatto a cura del Municipio I e comunque fino alla data del 31 dicembre 2023, dei posteggi di commercio su area pubblica oggetto della sentenza del Tar Lazio 14 settembre 2022, n. 11846 nelle postazioni individuate nella determinazione dirigenziale Rep.n.QH/n.1365/2015 per quanto riguarda i posteggi commerciali adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione)»; - degli atti presupposti, connessi e conseguenti a quello gravato e, in particolare: i) della nota di Roma capitale, Dipartimento sviluppo economico ed attività produttive, Direzione mercati e commercio su suolo pubblico, prot. n. QH/2023/0045961 del 21 giugno 2023, recante «conclusione del procedimento relativo all’istruttoria dell’istanza prot.n. QH/32324 del 3 maggio 2023 presentata dallo studio legale Marini per conto della sig.ra Cirulli Rina Irene + altri avente ad oggetto “istanza-diffida all’esecuzione della sentenza Tar Lazio, sez. II-ter, 14 settembre 2022, n. 11846, resa a definizione del giudizio r.g. n. 1702/2017, trasmessa via PEC in data 20.3.2023. ULTERIORE DIFFIDA”», nonché dell’allegata determinazione dirigenziale prot. n. QH/2023/0045917 del 21 giugno 2023; ii) della nota di Roma capitale, Dipartimento sviluppo economico ed attività produttive, Direzione mercati e commercio su suolo pubblico, prot. n. QH/2023/0035829 del 15 maggio 2023; iii) della nota della polizia locale di Roma capitale acquisita al prot. n. QH/33205 dell’8 maggio 2023; iv) dell’ulteriore nota di Roma capitale, Dipartimento sviluppo economico ed attività produttive, Direzione mercati e commercio su suolo pubblico, prot. n. QH/2023/0039315 del 29 maggio 2023 recante «Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 - Rif.prot.n.QH/32324 del 3 maggio 2023 presentate dallo studio legale Marini avente ad oggetto “istanza-diffida all’esecuzione della sentenza Tar Lazio-Roma, sez. II-ter, 14 settembre 2022, n. 11846, resa a definizione del giudizio r.g.n. 1702/2017, trasmessa via PEC in data 20 marzo 2023. ULTERIORE DIFFIDA”»; per la nomina di un commissario ad acta che proceda all’’esecuzione della sentenza in luogo dell’amministrazione, in caso di perdurante inottemperanza; per la condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza e per ogni violazione o inosservanza successiva; in subordine, e previa conversione del rito, per l’annullamento - della determinazione dirigenziale di Roma capitale, Dipartimento sviluppo economico ed attività produttive, Direzione mercati e commercio su suolo pubblico, prot. n. QH/2023/0048041 del 5 luglio 2023, e degli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenti, in particolare le note di Roma capitale, Dipartimento sviluppo economico ed attività produttive, Direzione mercati e commercio su suolo pubblico, prot. n. QH/2023/0035829 del 15 maggio 2023, prot. n. QH/2023/0039315 del 29 maggio 2023 e prot. nn. QH/2023/0045961 e QH/2023/0045917 del 21 giugno 2023, nonché la nota della polizia locale di Roma capitale acquisita al prot. n. QH/33205 dell’8 maggio 2023; per la conseguente condanna - dell’amministrazione capitolina a disporre il ripristino immediato delle localizzazioni originarie dei posteggi fissi dei ricorrenti, come risultanti dalle rispettive concessioni;

Giustizia amministrativa202309853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Determinazioni di Roma Capitale del 21 giugno e 5 luglio 2023 che collocavano cautelarmente i posteggi commerciali nelle postazioni individuate nel 2015 fino all’adozione del piano del commercio e, comunque, fino al 31 dicembre 2023, nonché note istruttorie e preavviso di rigetto; in via principale era chiesta l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 11846/2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli operatori commerciali, già ricorrenti nel giudizio definito dalla sentenza del TAR Lazio n. 11846 del 14 settembre 2022, hanno chiesto in via principale l’ottemperanza a tale pronuncia, sostenendo che imponesse il ripristino delle postazioni originarie e della rotazione dei posteggi nel centro storico; hanno inoltre domandato la nullità o inefficacia degli atti comunali del 2023, la nomina di un commissario ad acta e una penalità per ogni giorno di ritardo o successiva inosservanza. In subordine hanno chiesto l’annullamento degli atti e il ripristino delle localizzazioni originarie. Con il primo motivo hanno dedotto violazioni procedimentali: la nota del 15 maggio 2023 avrebbe escluso la partecipazione degli operatori al tavolo del decoro e l’intero procedimento avrebbe eluso il giudicato; il preavviso di rigetto del 29 maggio avrebbe erroneamente considerato annullate soltanto le proroghe, e le determinazioni del 21 giugno e 5 luglio avrebbero reiterato la ricollocazione fuori dai piani di riordino senza adeguata partecipazione. Con il secondo motivo hanno lamentato la violazione di disposizioni costituzionali e sovranazionali, sostenendo che le aree assegnate non consentissero una redditività adeguata. Con il terzo hanno contestato la proroga fino al 31 dicembre 2023, assumendo che il termine massimo di efficacia della rilocalizzazione temporanea fosse scaduto il 31 dicembre 2019. Il giudizio è stato dichiarato estinto per cinque ricorrenti che non hanno presentato istanza di prosecuzione dopo l’evento interruttivo relativo al precedente difensore.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per cinque ricorrenti che non avevano chiesto la prosecuzione dopo l’evento interruttivo. Quanto alla domanda di annullamento, ha dichiarato inammissibili per carenza d’interesse le censure rivolte contro la nota del 15 maggio e il preavviso di rigetto del 29 maggio 2023, qualificati come atti infraprocedimentali. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di utilità la domanda contro le determinazioni del 21 giugno e 5 luglio 2023: esse avevano cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2023 e, nel frattempo, erano stati adottati nuovi atti pianificatori municipali e attuativi, che sarebbero rimasti vincolanti anche in caso di annullamento degli atti impugnati. Nel merito, il Collegio ha comunque rilevato l’infondatezza delle doglianze: la sentenza n. 11846/2022 aveva annullato gli atti di proroga per violazione delle garanzie partecipative, senza ordinare il ritorno immediato alle postazioni originarie né annullare gli originari atti di ricollocazione del 2014 e 2015, la cui legittimità era già stata accertata dal Consiglio di Stato. Roma Capitale conservava quindi il potere discrezionale di determinarsi sull’assegnazione dei posteggi e aveva consentito agli interessati di presentare osservazioni e documenti, anche in vista dell’eventuale revisione degli ambiti territoriali. La censura sulla scarsa redditività delle aree è stata ritenuta generica, non essendo stato documentato un calo dei ricavi. La precedente sentenza parziale che aveva respinto l’ottemperanza era stata confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 7136/2024. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 32 c.p.a.

    disponeva, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., il mutamento del rito per la definizione della domanda di annullamento presentata parimenti con il ricorso.

    Il giudice ha convertito il rito per decidere la domanda di annullamento proposta insieme a quella di ottemperanza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    notificando un preavviso di rigetto e consentendo ai privati di difendersi adeguatamente nel procedimento.

    La partecipazione procedimentale è stata ritenuta assicurata anche mediante il preavviso di rigetto e la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni e documenti.

  • art. 2909 c.c.

    la cui legittimità – si ripete – è coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 443/2020 (pronunciata anche nei confronti degli odierni appellanti e i cui effetti si estendono, ai sensi dell’art. 2909 c.c., pure alla sig.ra Giulia Gradassi)

    Il giudicato formatosi sulla legittimità degli atti originari produce effetti anche nei confronti dell’avente causa indicata nella decisione.

Massime di principio

  • L’annullamento di atti di proroga per violazione delle garanzie partecipative non implica, in assenza di un’espressa statuizione sul punto, che l’amministrazione debba ripristinare immediatamente la situazione precedente o che siano annullati gli atti originari di ricollocazione rimasti estranei al giudizio.
  • Quando la sentenza da eseguire annulla atti adottati nell’esercizio di un potere discrezionale soltanto per un vizio procedimentale, il giudicato non elimina il potere dell’amministrazione di rideterminarsi, né impone un esito sostanziale predeterminato.
  • La domanda di annullamento di atti temporanei divenuti inefficaci è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se, anche in caso di annullamento, non ne deriverebbe un’utilità concreta, in particolare quando siano intervenuti nuovi atti pianificatori che continuano a disciplinare la posizione degli interessati.
  • Le censure rivolte contro atti endoprocedimentali sono inammissibili per carenza di interesse quando tali atti non producano un’autonoma lesione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilitàPiani attuativi e lottizzazioni
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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