Sentenza n. 7297/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, (Sezione Prima), n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto del 14 ottobre 2021 che ha preso atto dell'estinzione del rapporto d'impiego dichiarata dal giudice penale dell'esecuzione, fissandone la decorrenza giuridica al 9 gennaio 2007
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello, proposto contro la sentenza del TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, che aveva respinto il ricorso, è stato limitato alla decorrenza della cessazione dal servizio. L'appellante ha sostenuto che l'annullamento, con sentenza del Consiglio di Stato dell'11 dicembre 2020, della precedente perdita automatica del grado avrebbe travolto anche la decorrenza al 9 gennaio 2007 e le sospensioni dal servizio; pertanto, l'estinzione del rapporto disposta in sede penale e recepita dall'Amministrazione il 14 ottobre 2021 avrebbe dovuto operare ex nunc, da tale data, sia per gli effetti giuridici sia per quelli economici. Ha inoltre contestato gli effetti delle sospensioni sulle provvidenze economiche. Le altre contestazioni relative al procedimento disciplinare e alla legittimità della cessazione penale non sono state devolute in appello, espressamente circoscritto alla data di decorrenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. L'atto del 14 ottobre 2021 ha natura meramente ricognitiva e attuativa dell'estinzione del rapporto d'impiego prevista dall'art. 32-quinquies c.p. e dichiarata dalla Corte d'appello di Bologna, in sede di esecuzione penale, il 23 luglio 2021; la legittimità dell'applicazione della sanzione penale andava contestata nella sede penale. Per i militari, la decorrenza della perdita del grado è regolata dall'art. 867, comma 5, c.o.m., richiamato dall'art. 622, comma 1-bis, c.o.m.: se alla data di applicazione della sospensione precauzionale è pendente un procedimento penale o disciplinare poi concluso con la perdita del grado, e il militare non è stato riammesso in servizio, la decorrenza è fissata a quella data ai soli fini giuridici. Poiché il procedimento penale era pendente e il militare non era stato riammesso in servizio, era legittima la decorrenza giuridica dal 9 gennaio 2007. L'annullamento della precedente destituzione automatica, basata sull'art. 866 c.o.m. e sull'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non ha inciso sulla distinta estinzione del rapporto derivante dall'art. 32-quinquies c.p.; la sentenza del 2020 non aveva prodotto di per sé la riammissione in servizio. Le contestazioni delle sospensioni non potevano essere riesaminate: i relativi atti erano divenuti inoppugnabili, essendo il ricorso contro la sospensione del 2012 perento e i motivi aggiunti contro la sospensione del 2021 dichiarati inammissibili. La decorrenza al 9 gennaio 2007 è stata disposta soltanto a fini giuridici; le provvidenze economiche restano regolate dai provvedimenti di sospensione ormai inoppugnabili. Spese del grado a carico dell'appellante, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
L’art. 32 quinquies c.p. prevede infatti: “la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica”.
La condanna indicata dalla norma determina l'estinzione del rapporto d'impiego come effetto penale automatico, indipendente da un provvedimento costitutivo dell'Amministrazione; la contestazione dell'applicazione della sanzione appartiene alla sede penale.
art. 622, comma 1-bis, d.lgs. 66/2010
Per i militari, invece l’effetto di tale sanzione è stato appositamente disciplinato dall’art. 622 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, il cui comma 1 bis - aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 - espressamente richiama l’applicazione dell’articolo 867, comma 5, c.o.m.
La norma estende alla fattispecie di estinzione del rapporto d'impiego la regola di decorrenza prevista dall'art. 867, comma 5, c.o.m.
art. 867, comma 5, d.lgs. 66/2010
“la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio: a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell’articolo 919, comma 1; b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall’amministrazione, ai sensi dell’articolo 918, comma 2”.
La decorrenza può risalire alla data di applicazione della sospensione precauzionale, ma soltanto ai fini giuridici, quando a quella data pende un procedimento penale o disciplinare poi concluso con la perdita del grado e il militare non sia stato riammesso in servizio nei casi previsti.
art. 866, comma 1, d.lgs. 66/2010
Tale norma e l’art. 867 comma 5, che determinava la decorrenza della perdita del grado dalla data della sentenza di condanna, sono state dichiarata incostituzionali con sentenza n. 268 del 2016, rispetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, per cui il provvedimento allora adottato è stato caducato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 2020.
La precedente disciplina della perdita automatica del grado, per la parte relativa alla condanna comportante interdizione temporanea dai pubblici uffici, era stata dichiarata incostituzionale; il suo annullamento non preclude però l'applicazione della distinta estinzione del rapporto prevista dall'art. 32-quinquies c.p.
art. 919, comma 3, d.lgs. 66/2010
In ogni caso, tale provvedimento faceva espressa applicazione della disposizione dell’art. 919 comma 3 del codice dell’ordinamento militare, che consente di disporre la sospensione precauzionale anche allo scadere del quinquennio se è ancora pendente il procedimento penale per fatti di eccezionale gravità e previa contestazione degli addebiti (nel caso di specie contestati il 16 gennaio 2012).
La sospensione precauzionale può essere disposta anche dopo la scadenza del quinquennio quando il procedimento penale per fatti di eccezionale gravità è ancora pendente e gli addebiti sono stati previamente contestati; nel caso deciso, tuttavia, l'atto di sospensione era ormai inoppugnabile.
Massime di principio
- Quando la cessazione del rapporto di impiego discende direttamente da una sanzione penale accessoria, il provvedimento amministrativo che ne prende atto ha natura ricognitiva; la contestazione dell'applicazione della sanzione penale deve essere proposta nella sede penale.
- Per il personale militare, quando alla data di applicazione della sospensione precauzionale è pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude con la perdita del grado, e il militare non è stato riammesso in servizio nelle ipotesi previste, la perdita del grado decorre da quella data ai soli fini giuridici.
- L'annullamento della perdita automatica del grado fondata su una disciplina dichiarata incostituzionale per la mancata instaurazione del procedimento disciplinare non determina, di per sé, la riammissione in servizio e non impedisce l'applicazione di una distinta causa di estinzione del rapporto prevista dalla legge penale.
- I provvedimenti di sospensione divenuti inoppugnabili non possono essere nuovamente contestati nel giudizio contro il successivo atto che prende atto dell'estinzione del rapporto; gli effetti economici restano regolati da quei provvedimenti.
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