Sentenza n. 7309/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. I, che aveva dichiarato improcedibile la domanda di accertamento della natura subordinata e a tempo determinato del rapporto di giudice di pace e delle relative spettanze
Esito
Favorevole al ricorrente (giudice di pace)
Prevale il privato
La controversia
Il giudice di pace, in servizio dal 12 aprile 2002 e già viceprocuratore onorario dal 1998 al 2001, ha appellato la sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per la mancata indicazione della partecipazione alla procedura valutativa di stabilizzazione e per la presunta rinuncia alle pretese pregresse. Con il primo motivo ha contestato tale statuizione, facendo valere di avere partecipato alla procedura e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2026, che ha dichiarato illegittimo l’art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116 del 2017 nella parte in cui collegava alla partecipazione la rinuncia ai diritti. Con gli ulteriori motivi ha chiesto l’accertamento dello status di pubblico dipendente a tempo determinato e il pagamento, per il periodo dal 12 aprile 2002 al 2 dicembre 2021, delle differenze retributive rispetto al magistrato ordinario, delle ferie non godute, del TFR, della contribuzione previdenziale omessa e del risarcimento per reiterazione illegittima dei rapporti a termine, quantificato in 24 mensilità. Ha dedotto inoltre che l’attività era continuativa, effettiva e inserita nell’organizzazione giudiziaria. Ministero e C.S.M. hanno chiesto il rigetto; l’I.N.P.S. si è rimesso alla decisione.
La decisione
Appello accolto in parte e sentenza del TAR riformata: la partecipazione alla procedura di stabilizzazione non determina improcedibilità né acquiescenza, poiché la rinuncia prevista dall’art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116 del 2017 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 71 del 2026. Per il periodo dal 12 aprile 2002 al 2 dicembre 2021 è stato riconosciuto, ai limitati fini delle ferie e della tutela assistenziale e previdenziale, lo status di dipendente pubblico a tempo determinato, a tempo pieno o parziale secondo l’attività concretamente svolta, con applicazione del pro rata temporis ove ricorra lavoro a tempo parziale. Il Ministero deve corrispondere le ferie non godute, nella misura di almeno 30 giorni lavorativi per anno, salvo pro rata, con interessi legali dalla domanda al saldo; deve inoltre versare all’I.N.P.S. i contributi previdenziali dovuti e regolarizzare la posizione dell’interessato. È stato riconosciuto anche il diritto all’indennità di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116 del 2017 per il periodo fino alla stabilizzazione, ma il pagamento è differito alla cessazione definitiva del rapporto. Le domande di ulteriori differenze retributive sono state respinte: non è ammessa la totale equiparazione stipendiale con il magistrato togato e l’appellante non ha provato che i compensi percepiti fossero inferiori al parametro orientativo della classe HH03. Respinta anche la domanda risarcitoria ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, poiché la stabilizzazione conseguita costituisce misura efficace e dissuasiva e non richiede il cumulo con il risarcimento. Spese del doppio grado compensate per metà tra appellante e Ministero; il Ministero è condannato per la restante metà, liquidata in complessivi € 5.000, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato di entrambi i gradi. Spese compensate nei rapporti con C.S.M. e I.N.P.S.
Norme richiamate
art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017
La sentenza n. 71 del 12 maggio 2026 della Corte costituzionale, nel dichiarare incostituzionale il meccanismo della rinuncia di cui all’art. 29, comma 5, del d. lgs. n. 116 del 2017, ha rimosso ogni ostacolo al riconoscimento di tali diritti, ciò che a fortiori impone ora la riforma della sentenza qui gravata, la quale ha dichiarato erroneamente improcedibile il ricorso per presunta acquiescenza alle nuove previsioni legislative, che imponevano la rinuncia ai diritti maturati dai giudici pace per poter partecipare alla procedura di stabilizzazione.
La previsione che subordinava la partecipazione alla procedura di stabilizzazione alla rinuncia alle pretese relative ai rapporti pregressi non può fondare l’improcedibilità o l’acquiescenza, essendo stata dichiarata incostituzionale.
artt. 24 e 117, primo comma, Cost.
Alla luce delle considerazioni, l’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017 – nella misura in cui fa conseguire al superamento delle procedure valutative di conferma di cui al comma 3 del medesimo articolo la rinuncia ai diritti conferiti dall’Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all’assistenza – è stato dalla Corte dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 47 CDFUE, con assorbimento delle restanti censure.
È lesiva della tutela giurisdizionale e del diritto a un ricorso effettivo la rinuncia imposta ai magistrati onorari, quale condizione della stabilizzazione, ai diritti di derivazione unionale relativi a ferie retribuite, previdenza e assistenza.
art. 47, paragrafo 1, CDFUE
Pertanto, ha rilevato la Corte, tale disposizione viola il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost., che rientra «tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio» (sentenza n. 18 del 1982, e, nello stesso senso, sentenze n. 48 del 2021 e n. 82 del 1996), e, al contempo, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., il diritto a un ricorso effettivo innanzi a un giudice, di cui all’art. 47, paragrafo 1, CDFUE (sentenza n. 65 del 2024).
La rinuncia imposta come condizione per la stabilizzazione viola anche il diritto dell’Unione a un ricorso effettivo davanti a un giudice.
clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Ferma restando tale fondamentale differenza, che impedisce la totale assimilazione tra le due figure e il riconoscimento di una carriera e di un trattamento retributivo assimilabili, tuttavia, ai fini del presente giudizio e in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Giustizia U.E. nella sentenza del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani), C-236/20 (punto 53) – secondo cui l’esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite nonché da ogni forma di tutale di tipo previdenziale e assistenziale è, alla luce della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, inammissibile – deve riconoscersi all’odierno appellante il diritto alle ferie retribuite per ogni singolo anno in cui ha prestato le mansioni di giudice di pace e, cioè, dal 12 aprile 2002 sino alla data di proposizione del ricorso (2 dicembre 2021).
Il diritto dell’Unione osta all’esclusione assoluta dei giudici di pace dal diritto alle ferie retribuite e dalle tutele previdenziali e assistenziali, pur non imponendo la loro totale equiparazione ai magistrati professionali.
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116/2017
Ebbene, ritiene il Collegio che di siffatta previsione, pena la sua irrimediabile contrarietà al diritto dell’Unione, possano e debbano giovarsi anche i magistrati che partecipino alla procedura, i quali evidentemente non devono essere costretti a rinunciare all’indennità per prendervi (o avervi preso) parte, con una evidente disparità di trattamento rispetto a quelli che decidano di non parteciparvi, ma con la precisazione, altrettanto doverosa, che detta indennità sarà corrisposta solo nel momento in cui il rapporto di lavoro cesserà o perché, appunto, la procedura di stabilizzazione non si sia conclusa con esito positivo – come prevede espressamente il comma 2 – o perché, invece, il rapporto, dopo la stabilizzazione, venga successivamente a cessare.
L’indennità prevista per il servizio pregresso spetta anche a chi abbia partecipato alla procedura valutativa e sia stato stabilizzato, senza necessità di rinunciarvi per partecipare, ma diviene esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Ne discende, dunque, il rigetto della domanda risarcitoria qui riproposta con il terzo motivo di appello, che non merita condivisione, in quanto l’avvenuta stabilizzazione dell’appellante, a differenza del caso esaminato da questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 2716 del 2026, esclude che ad essa si possa cumulare, quale misura efficace dissuasiva per la reiterazione dei rapporti a temine, il risarcimento del danno.
Nel caso esaminato, la stabilizzazione del magistrato onorario costituisce una misura efficace e dissuasiva e preclude il cumulo con il risarcimento del danno per la reiterazione dei rapporti a termine.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Come ha chiarito la sentenza n. 2716 del 2 aprile 2026 di questa Sezione, dalla stessa giurisprudenza europea si evince – v., in particolare, Corte di Giustizia U.E., 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani), C236/20, punto 47 e ss., Corte di Giustizia U.E., 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C-658/18, punto 161 – che le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall’ordinamento giuridico nazionale e, più specificamente, dall’art. 106, comma primo, Cost., ai concorsi appositamente concepiti per l’assunzione dei magistrati ordinari, indicano una «particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell’assolvimento di tali mansioni», sicché tali elementi possono costituire ragione oggettiva capaci di giustificare una parziale diversità di trattamento, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La decisione richiama per relationem il precedente specifico della Sezione; la diversità delle funzioni e dei requisiti di accesso può giustificare una differenza di trattamento, ma non l’esclusione dei diritti unionali minimi.
Dette spese sono da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favori dei procuratori dell’appellante, dichiaratisi antistatari.
Le spese liquidate sono distratte in favore dei difensori dell’appellante dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- La partecipazione del magistrato onorario a una procedura di stabilizzazione non può essere subordinata alla rinuncia ai diritti maturati nel rapporto pregresso, quando tale rinuncia comprime il diritto alla tutela giurisdizionale e al ricorso effettivo; la previsione dell’art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116 del 2017 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nei limiti indicati dalla Corte costituzionale.
- Il magistrato onorario che abbia svolto attività riconducibile a un rapporto di lavoro ai sensi del diritto dell’Unione ha diritto, per il periodo rilevante, alle ferie retribuite e alla tutela previdenziale e assistenziale; la quantificazione può essere proporzionata al tempo di lavoro effettivo, applicando il criterio pro rata temporis in caso di attività a tempo parziale.
- Il riconoscimento dei diritti unionali dei magistrati onorari non comporta la totale equiparazione retributiva o di carriera ai magistrati professionali. In assenza di prova che i compensi percepiti siano inferiori al parametro economico assunto come orientativo, la domanda di ulteriori differenze retributive non può essere accolta.
- L’obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l’ente previdenziale è autonoma rispetto all’obbligazione retributiva verso il lavoratore; la regolarizzazione contributiva va parametrata alla retribuzione spettante e può essere proporzionata al tempo di lavoro effettivo.
- L’indennità prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116 del 2017 spetta anche al magistrato onorario che abbia partecipato alla procedura di stabilizzazione, senza che possa essergli imposta una rinuncia per parteciparvi; il pagamento dell’indennità è differito alla cessazione definitiva del rapporto.
- Quando il magistrato onorario abbia conseguito la stabilizzazione, questa costituisce, nel caso esaminato, una misura efficace e dissuasiva rispetto alla reiterazione dei rapporti a termine e non è cumulabile con il risarcimento del danno richiesto ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001.
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