Sentenza n. 15553/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto dello Sportello Unico Immigrazione (Prefettura di Roma) del 5 settembre 2025, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato, presentata dal datore di lavoro in favore del ricorrente; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da dal ricorrente in data 7 gennaio 2026: - del nuovo decreto dello Sportello Unico l’Immigrazione (Prefettura di Roma) del 25 novembre 2025, con cui è stato nuovamente revocato il Nulla Osta/Autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato precedentemente rilasciato al datore di lavoro, in favore del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Primo decreto di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato, del 5 settembre 2025, e successivo decreto di nuova revoca del nulla osta del 25 novembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 5 settembre 2025, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta e respinto la domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato presentata in suo favore dal datore di lavoro. Dopo che l’Amministrazione aveva comunicato l’annullamento di tale atto, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti contro il nuovo decreto di revoca del 25 novembre 2025. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando la piena soddisfazione della pretesa azionata con il ricorso e con i motivi aggiunti: l’Amministrazione aveva annullato entrambi i provvedimenti di revoca e aveva rilasciato al ricorrente il modello “209” ai fini della richiesta del permesso di soggiorno; il rilascio è stato confermato dall’Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate, salvo il contributo unificato, da rifondere al difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto, in ragione di quanto rappresentato da parte ricorrente con la citata memoria 29 maggio 2026, che non resti al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., attesa l’intervenuta piena soddisfazione della pretesa fatta valere dal ricorrente con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti;
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa fatta valere dal ricorrente, rendendo priva di oggetto la domanda di annullamento.
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