Sentenza n. 168/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di approvazione della graduatoria finale e di dichiarazione della vincitrice del concorso per l’accesso alla qualifica di Direttore, insieme agli atti presupposti della procedura e della nomina della commissione
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dipendente provinciale e candidata al concorso per la qualifica di Direttore, non aveva superato la prova scritta; la procedura era proseguita e si era conclusa con la nomina della controinteressata. Ha contestato la composizione della commissione, deducendo: l’utilizzo di elenchi non aggiornati per individuare gli esperti esterni, con mancato coinvolgimento di una possibile componente e lesione della parità di genere, nonché l’omessa pubblicazione dei curricula; l’assenza di motivazione nella scelta dei componenti interni e la differenza tra il metodo di selezione degli interni e quello degli esterni; la reiterata nomina di commissari già impegnati in un precedente concorso per 38 posti da Direttore e la mancata rotazione; lo svolgimento in videoconferenza della prima seduta senza previsione nel bando e senza indicazione dei protocolli di sicurezza informatica; l’estraneità di un quesito scritto alle materie indicate nel bando; infine, la genericità e la non adeguata attinenza specialistica dei quesiti, con disparità di trattamento e violazione dell’affidamento e della proporzionalità. Ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura e dedotto anche domande relative al contratto di lavoro della vincitrice.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto, con salvezza degli atti impugnati. Sul primo motivo, il TRGA ha ritenuto che il richiamo all’elenco precedente fosse un refuso: la Provincia aveva comunque inviato gli inviti sulla base dell’elenco aggiornato, compresa la candidata che la ricorrente assumeva esclusa, e la destinataria non aveva manifestato interesse per l’area pertinente. Non è stata dimostrata alcuna incidenza della presunta irregolarità sulla valutazione della prova o sull’esito; risultavano inoltre rispettati l’equilibrio di genere e il sorteggio. I curricula delle componenti esterne erano stati pubblicati e, comunque, la mancata pubblicazione non determina di regola l’illegittimità della nomina. Il giudice ha anche chiarito che le irregolarità materiali della verbalizzazione non equivalgono a falsità dell’attestazione e non viziano la procedura se non è provata la compromissione della funzione probatoria del verbale. Il secondo motivo è stato respinto perché la nomina dei componenti interni rispettava la disciplina provinciale e non sussiste un obbligo generale di motivare la scelta del singolo commissario quando la competenza sia concretamente posseduta; la ricorrente non aveva contestato tale competenza né spiegato l’incidenza delle doglianze sul proprio esito, essendo stata esclusa dopo una prova scritta anonima. Respinta anche la censura sulla reiterazione degli incarichi: per gli esterni era rispettato il limite di quattro incarichi annui e il precedente concorso per 38 posti costituiva un’unica procedura con un’unica commissione, non 38 selezioni distinte. Il quarto motivo è stato rigettato: la modalità telematica dei lavori della commissione è consentita e non deve necessariamente essere prevista dal bando; nel caso concreto la videoconferenza riguardava soltanto la prima riunione. La ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio concreto; risultavano inoltre attestazioni di riservatezza, sottoscrizioni digitali e impegni dei commissari al trattamento dei dati e al segreto d’ufficio, sicché la mancata descrizione puntuale dei protocolli nei verbali non comprometteva la funzione di questi ultimi. Il quinto motivo è stato respinto perché il quesito sui principi del d.lgs. 36/2023 rientrava nell’attività contrattuale provinciale, anche in ragione del rinvio della normativa provinciale al nuovo Codice dei contratti. Il sesto motivo è stato respinto: il riferimento alla “Provincia” era inequivocabilmente riferito alla Provincia Autonoma di Trento; la scelta e la formulazione dei quesiti rientravano nell’ampia discrezionalità tecnica della commissione e non erano stati indicati concreti profili di illogicità, irragionevolezza o disparità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 2.500,00, oltre accessori; nulla per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 39 l.p. Trento 3 aprile 1997, n. 7
Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate dalla Giunta provinciale e sono costituite da esperti di provata competenza scelti tra dipendenti e dirigenti di pubbliche amministrazioni, anche in pensione, o tra persone esterne alle pubbliche amministrazioni, che non siano titolari di funzioni politico-istituzionali e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni di concorso è di sesso femminile; l’eventuale mancato rispetto di tale soglia è motivato nell’atto di nomina della commissione.
La disciplina provinciale individua l’organo competente a nominare le commissioni, richiede esperti di comprovata competenza e stabilisce una soglia minima di rappresentanza femminile, da motivare se non rispettata.
art. 14 d.P.P. Trento 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg
In ottemperanza all’articolo 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, la commissione esaminatrice per l’espletamento del concorso pubblico e delle altre forme di selezione previste per l’accesso all’impiego presso la Provincia è nominata, di volta in volta, dalla Giunta provinciale.
La commissione per i concorsi e le selezioni di accesso all’impiego provinciale è nominata dalla Giunta provinciale, secondo la disciplina regolamentare sulla sua composizione.
art. 15 d.P.P. Trento 29 luglio 2016, n. 13-47/Leg
La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento della Giunta provinciale, è composta da almeno tre esperti nelle materie oggetto delle prove tra i quali un dirigente o dirigente generale della Provincia con funzioni di presidente. I membri esperti sono scelti tra dirigenti e direttori provinciali o di altre pubbliche amministrazioni o tra persone esterne alle pubbliche amministrazioni.
La disposizione disciplina composizione e requisiti della commissione, imponendo almeno tre esperti e la presenza di un dirigente o dirigente generale provinciale quale presidente; nel caso deciso, il giudice ha ritenuto rispettata la disciplina applicabile.
art. 9, comma 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
I lavori della commissione possono svolgersi telematicamente; la norma non richiede che la modalità sia previamente prevista dal bando, mentre sicurezza e tracciabilità devono essere garantite.
art. 3-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Nell’attuale quadro normativo, il collegamento telematico va considerato una modalità consentita, anche in virtù della regola generale che permea l’intera azione amministrativa in termini di semplificazione procedimentale, come previsto dall’art. 3 bis della l. n. 241/1990.
La semplificazione procedimentale e l’impiego di strumenti informatici costituiscono un criterio generale dell’azione amministrativa che supporta l’utilizzo della modalità telematica nei lavori della commissione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
in materia di scelta dei commissari nei pubblici concorsi, non v’è a carico dell’amministrazione alcun obbligo di motivare la scelta del singolo commissario, essendo sufficiente che il requisito della competenza sussista in concreto
La scelta del singolo commissario non richiede una motivazione specifica quando la competenza richiesta sussiste concretamente; il giudice ha quindi respinto la censura che lamentava l’omessa motivazione della nomina dei componenti interni.
art. 2700 c.c.
il principio secondo cui il verbale dell’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso riguarda, invero, i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.): il che non esclude che il verbale possa contenere errori materiali.
La fede privilegiata copre i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, ma non impedisce di riconoscere errori materiali nella verbalizzazione.
art. 2-bis l.p. Trento 9 marzo 2016, n. 2
come espressamente previsto dall’art. 2 bis della l.p. n. 2/2016, certamente oggetto di studio da parte dei candidati – la normativa provinciale contiene un espresso rinvio al nuovo Codice dei contratti pubblici
Il rinvio provinciale al nuovo Codice dei contratti rendeva pertinente alla materia dell’attività contrattuale della Provincia un quesito sui principi del d.lgs. 36/2023.
artt. 1-3 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
la materia afferiva all’attività contrattuale della Provincia, nella quale – a prescindere dall’espressa indicazione delle principali fonti normative – era certamente ricompreso il nuovo Codice dei contratti e, in particolare, una delle maggiori novità dello stesso, consistente proprio nell’inserimento nella prima parte dei cosiddetti “super principi”.
I principi generali del nuovo Codice dei contratti rientrano nell’attività contrattuale provinciale e potevano quindi costituire oggetto della prova, anche se non indicati nominativamente tra le fonti del bando.
art. 26 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano in favore della Provincia nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e della concreta attività difensiva svolta.
Le spese seguono la soccombenza; nel caso concreto sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in favore della Provincia.
art. 91 c.p.c.
Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano in favore della Provincia nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e della concreta attività difensiva svolta.
Il criterio della soccombenza giustifica la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.
Massime di principio
- La contestazione della composizione di una commissione di concorso non comporta di per sé l’annullamento della procedura: quando il vizio dedotto non evidenzia automaticamente un pregiudizio per la qualità tecnica o l’imparzialità dei giudizi, il ricorrente deve prospettare in modo specifico e argomentato come la composizione abbia inciso sulla valutazione della propria prova o sull’esito complessivo.
- Un errore materiale nel verbale o il richiamo non aggiornato a un atto non vizia la procedura concorsuale quando la documentazione dimostri il concreto svolgimento corretto delle attività e non sia provata la compromissione della funzione probatoria del verbale.
- La mancata pubblicazione dei curricula dei commissari, ove in fatto smentita dalla documentazione, non fonda l’annullamento della nomina; in generale, tale omissione non incide di per sé sulla legittimità dell’atto.
- La scelta dei commissari di concorso non richiede, di regola, una motivazione individuale se i requisiti di competenza sussistono in concreto e la nomina rispetta la disciplina applicabile.
- La commissione di concorso può svolgere i propri lavori in modalità telematica anche quando il bando non lo preveda espressamente, purché siano garantite sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni; le carenze formali di verbalizzazione non comportano annullamento senza prova di un concreto pregiudizio.
- La scelta e la formulazione dei quesiti concorsuali rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione e sono sindacabili in giudizio in presenza di manifesta illogicità, abnormità, incoerenza o disparità di trattamento, non sulla base di una mera contestazione della genericità o della non condivisione della traccia.
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