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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21896/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di compensi professionali richiesti da un perito assicurativo per una pluralità di incarichi di stima svolti nel tempo per conto della compagnia. Nel giudizio di merito il Tribunale, in riforma della decisione del Giudice di Pace, aveva ritenuto che le varie azioni giudiziarie introdotte dal professionista integrassero un abusivo frazionamento del credito, poiché le diverse parcelle, pur riferite a sinistri distinti, sarebbero state tutte riconducibili a un unico rapporto contrattuale d'opera, con compensi gestiti tramite un sistema informatico aziendale e senza prova di un interesse meritevole a una tutela processuale separata. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei giudizi; 2), 5) e 6) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost., nonché errata applicazione dei principi sul frazionamento del credito e sull'esistenza di giudicati impliciti; 3) violazione dell'art. 19-quaterdecies della l. n. 172/2017, sostenendo che i compensi convenuti sarebbero stati nulli perché non proporzionati; 4) omesso esame di un fatto decisivo, per avere la sentenza ritenuto che il professionista avesse accettato un compenso fisso di euro 40,00 per incarico, deducendo invece la variabilità delle parcelle e producendo un documento asseritamente rinvenuto tardivamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché nuovo, privo di interesse e comunque vertente su una riunione rimessa alla discrezionalità del giudice; i motivi relativi al frazionamento del credito perché non idonei a scalfire la ratio decidendi e perché, alla luce dei fatti accertati, le pretese erano tutte riconducibili a un medesimo rapporto di durata e a un medesimo ambito oggettivo, senza alcuna deduzione concreta di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; il terzo e il quarto motivo perché non coglievano la ratio decidendi dell'improponibilità per abusivo frazionamento, oltre che per l'inutilizzabilità del documento prodotto tardivamente. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo e all'ulteriore contributo unificato. Non ha disposto rinvio né ha esaminato nel merito la pretesa creditoria.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    La riunione di cause pendenti tra le stesse parti è rimessa alla valutazione del giudice e non è sindacabile come regola generale; il motivo era inoltre inammissibile perché nuovo e privo di specifico interesse.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dal ricorrente insieme alla correttezza e buona fede, ma le censure non hanno colpito la ratio decidendi dell'inammissibilità per abusivo frazionamento.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato quale parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma ritenuto non decisivo rispetto alla declaratoria di improponibilità della domanda frazionata.

  • art. 111 Cost.

    Evocato in relazione al giusto processo e al frazionamento del credito; la Corte ha ritenuto che la tutela processuale frazionata richieda un interesse oggettivamente valutabile.

  • art. 19-quaterdecies l. n. 172/2017

    La censura fondata su tale norma è stata giudicata inammissibile perché non confrontata con la principale ratio decidendi dell'abusivo frazionamento e perché riferita a normativa sopravvenuta.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3; n. 5; art. 360-bis, n. 1

    I motivi sono stati scrutinati come inammissibili per difetto di specificità o per mancato confronto con la ratio decidendi; il filtro dell'art. 360-bis, n. 1, comporta declaratoria di inammissibilità quando il ricorso è inconsistente rispetto a un orientamento consolidato.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, se la questione dell'interesse al frazionamento non è stata dedotta, il giudice deve eventualmente sollevarla e consentire il contraddittorio.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La decisione sull'eventuale questione rilevata d'ufficio va riservata, con assegnazione di termine per osservazioni alle parti.

  • art. 2943, ultimo comma, c.c.

    Il rischio di prescrizione allegato dal ricorrente è stato ritenuto privo di consistenza anche perché la costituzione in mora avrebbe comunque potuto interrompere il termine.

  • art. 372 c.p.c.

    Il documento prodotto per la prima volta in cassazione è stato ritenuto inammissibile perché fuori dalle ipotesi tassative di producibilità.

  • art. 96, ultimo comma, c.p.c.

    Applicato per sanzionare la condotta processuale connotata da colpa grave e qualificata come abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sono stati dichiarati sussistenti.

  • art. 136 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato solo per affermare che la revoca dell'ammissione al patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, nel caso di definizione diversa dal rinvio.

Massime di principio

  • Le domande aventi ad oggetto crediti distinti, ma riconducibili a un medesimo rapporto di durata e al medesimo ambito oggettivo di giudicato, possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; in mancanza, la parcellizzazione integra abuso del processo.
  • La contestazione dell'abusivo frazionamento del credito investe logicamente anche la mancanza di un interesse meritevole alla proposizione di giudizi separati; se tale eccezione è stata già dedotta in fatto e non viene contrastata in modo specifico, il giudice può ravvisare l'improponibilità della domanda.
  • Il rischio astratto di prescrizione non basta, da solo, a giustificare la frammentazione giudiziale del credito, occorrendo l'allegazione di elementi concreti sulla decorrenza e sulla scadenza del termine, nonché la dimostrazione dell'impossibilità di tutela mediante ordinari atti interruttivi.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a criticare un risultato sfavorevole senza attaccare il percorso logico-giuridico decisivo.
  • La riunione di cause pendenti tra le stesse parti non costituisce un diritto della parte, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e non è normalmente censurabile in cassazione.
  • La produzione di documenti nuovi in cassazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 372 c.p.c.; fuori da tali ipotesi il documento non può essere utilizzato ai fini del decidere.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili in una vicenda già oggetto di chiarimento nomofilattico può integrare colpa grave e abuso del processo, con conseguente condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizioneGiudicato

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