Cassazione Civile, Ordinanza n. 10310/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condominio aveva impugnato una cartella relativa al COSAP per l'anno 2007, riferita all'occupazione di suolo pubblico con griglie e intercapedini al servizio del fabbricato, sostenendo l'assenza di un titolo concessorio specifico e l'intassabilità delle opere perché realizzate originariamente in sede di costruzione dell'immobile. Il giudice di pace aveva accolto la domanda; il tribunale aveva respinto l'appello di Roma Capitale, rilevando che tra le stesse parti vi erano già state pronunce passate in giudicato sulla mancanza di un provvedimento concessorio, con efficacia preclusiva anche per annualità diverse. In Cassazione Roma Capitale ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle regole sulla competenza del giudice di pace, sostenendo che la controversia avesse natura immobiliare e rientrasse nella competenza del tribunale; con il secondo motivo ha denunciato violazione della disciplina del COSAP, assumendo che il canone fosse dovuto anche in assenza di titolo qualora l'area pubblica risultasse di fatto sottratta alla sua destinazione, e quindi che il tribunale avesse errato nel ritenere decisiva la sola mancanza della concessione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la decisione del tribunale sulla competenza del giudice di pace, richiamando il principio per cui le controversie che traggono origine da un rapporto riguardante un bene immobile restano nella competenza del giudice di pace, nei limiti di valore, salvo che sia proposta una specifica e non strumentale domanda di accertamento incidentale sulla proprietà. Nel caso concreto, però, il ricorso non indicava in modo autosufficiente dove tale domanda fosse stata proposta e, comunque, dagli atti emergeva che il condominio aveva contestato solo la debenza del canone per mancanza del titolo concessorio, senza aprire una vera controversia sulla natura demaniale o privata del suolo. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, fondata sul giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla mancanza del provvedimento concessorio, giudicato idoneo a precludere il riesame del punto già deciso, anche se riferito ad annualità diverse. La Corte ha quindi condannato Roma Capitale alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
come modificato dalla L. 24 novembre 1991 n. 374
La competenza del giudice di pace va valutata secondo i criteri vigenti e, nelle controversie relative a pretese che originano da rapporti concernenti beni immobili, non è esclusa in via generale se la domanda resta nei limiti di valore e non vi sia una specifica domanda incidentale sulla proprietà.
Richiamata quale fonte della disciplina della competenza del giudice di pace.
comma 1, n. 2; comma 1, n. 3; n. 5
Sono stati dedotti motivi di ricorso per violazione di legge e, in via implicita, si richiama il limite del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto e sulla motivazione.
Richiamato nel passaggio sulle Sezioni Unite del 2011 che hanno enunciato il principio di diritto sulla competenza del giudice di pace nelle controversie relative a rapporti concernenti beni immobili.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63
Disposizione invocata in tema di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, rispetto alla quale la censura del ricorrente è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio del giudicato esterno.
art. 16 del Regolamento del Comune di Roma istitutivo del COSAP
Richiamato dalla parte ricorrente come base regolamentare della pretesa di pagamento del canone.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Usato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto pretese patrimoniali collegate a un bene immobile, la competenza del giudice di pace non è esclusa in radice: occorre verificare se sia stata proposta una specifica domanda di accertamento incidentale sulla proprietà o sulla natura del bene, e se tale domanda sia reale e non meramente strumentale allo spostamento di competenza.
- Chi eccepisce in cassazione l'erronea attribuzione della competenza deve indicare in modo autosufficiente gli atti e i passaggi processuali da cui risulti la domanda o eccezione rilevante; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti, è inammissibile la censura che si limiti a contestare il merito della pretesa senza aggredire specificamente l'efficacia preclusiva del giudicato.
- Il giudicato esterno può precludere il riesame di un punto fondamentale già accertato tra le stesse parti anche quando il nuovo giudizio riguardi annualità o importi diversi, se il punto deciso conserva carattere permanente e costituisce premessa logica indispensabile della nuova decisione.
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