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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31511/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Padova per violazione di legge, denunciando la mancata statuizione circa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art.222 Codice della Strada (revoca ovvero sospensione della patente) in relazione al reato di cui all'art.590-bis c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime). Si contestava l'omissione della decisione sulla sanzione amministrativa accessoria e la mancanza di motivazione in ordine alla natura e alla graduazione della stessa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria e ha annullato la sentenza impugnata solo su quel punto, rinviando al Tribunale di Padova per nuovo giudizio sulla natura (revoca o sospensione) e sulla durata della sanzione accessoria. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che impone al giudice di provvedere anche d'ufficio sulle sanzioni amministrative accessorie, e ha richiamato l'effetto della pronuncia della Corte Costituzionale che ha eliminato l'automatismo della revoca assoluta ex art.222, comma 2 (quarto periodo), riconoscendo la possibilità per il giudice di optare per la sospensione in alternativa alla revoca. La determinazione della misura dovrà avvenire con motivazione e con riferimento ai parametri dell'art.218 comma 2 C.d.S.

Norme richiamate

  • art.590-bis Codice Penale

    Riferimento al reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale, che integra il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada

  • art.222 Codice della Strada

    Disciplina la sanzione amministrativa accessoria della revoca o sospensione della patente; la Corte ha richiamato la recente pronuncia costituzionale che ha eliminato l'automatismo della revoca assoluta e riconosciuto la possibilità per il giudice di valutare l'applicazione della sospensione in alternativa alla revoca

  • art.218 comma 2 Codice della Strada

    Individua i parametri che il giudice deve considerare per la graduazione e la durata delle sanzioni amministrative accessorie (es. gravità, modalità della condotta, effetti), parametri che vanno ora applicati anche ai fini della determinazione della durata della sospensione

  • art.448 comma 2-bis Codice di Procedura Penale

    Richiamato per evidenziare che la statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie è autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti previsti da tale disposizione, perché tema estraneo all'accordo tra le parti

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnalate)

    sez.6, 20/11/2008, PG in proc. Cuomo, Rv.241611; sez.2, 26/11/2013, PG in proc. Cargnello, Rv.257871; sez.0 n.21369 del 26.9.2019, Melzani Rv.279349; sez.5, 13/11/2019, Letizia Anna Maria, Rv.277552; sez.4, n.5513 del 09/11/2017, Rv.271661

    Costante orientamento secondo cui il giudice è tenuto a provvedere anche d'ufficio sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie conseguenti alla pronuncia di merito e che tali statuizioni richiedono motivazione puntuale e sono autonomamente impugnabili

  • Pronuncia della Corte Costituzionale (richiamata nel testo)

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte del comma 2 dell'art.222 C.d.S. che non consentiva al giudice di disporre, in alternativa alla revoca, la sospensione della patente anche in presenza di reati previsti dagli artt.589-bis e 590-bis c.p., eliminando l'automatismo sanzionatorio

Massime di principio

  • Se il giudice di merito omette di statuire sulle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada, la sentenza può essere annullata per omissione e rinviata al giudice di primo grado per provvedere sul punto
  • Il giudice è obbligato a decidere anche d'ufficio sull'applicazione e sulla graduazione delle sanzioni amministrative accessorie, poiché si tratta di questioni estranee all'accordo tra le parti e autonomamente impugnabili
  • A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale sull'art.222 C.d.S., non vige più un automatismo assoluto di revoca della patente per i reati di cui agli artt.589-bis e 590-bis: il giudice ha ora la discrezionalità di scegliere tra revoca e sospensione e deve motivare la scelta
  • La determinazione della natura e della durata della sanzione accessoria deve fare espresso riferimento ai parametri previsti dall'art.218 comma 2 C.d.S. (gravità della condotta, modalità, conseguenze, profili soggettivi e oggettivi), e tale motivazione deve risultare nella sentenza per essere conforme ai requisiti di legge
  • In ipotesi di accordo tra le parti (es. patteggiamento) il giudice resta comunque chiamato a valutare e a statuire sulle sanzioni amministrative accessorie, essendo queste autonome rispetto all'accordo e suscettibili di controllo di legittimità

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