Cassazione Penale, Ordinanza n. 22778/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio in forma di lieve entità. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse correttamente valorizzato elementi favorevoli alla persona, anche in relazione al comportamento processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato. È stato ribadito che il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza da solo non basta più a giustificare il beneficio. La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione se non contraddittoria e se dà conto degli elementi ritenuti prevalenti ex art. 133 c.p.; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente rilevato l'assenza di elementi positivi e aveva escluso rilievo al comportamento processuale, poiché l'ammissione della detenzione era intervenuta solo quando la circostanza era già nota agli operanti. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio di lieve entità
il riconoscimento delle attenuanti generiche non può fondarsi sul solo stato di incensuratezza; il giudice può negarle in assenza di elementi positivi
criteri di commisurazione e valutazione della personalità e delle modalità del fatto richiamabili per concedere o escludere le attenuanti generiche
in caso di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice individui l'assenza di elementi di segno positivo a favore dell'imputato.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La valutazione sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto riservato al merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e considera gli elementi ritenuti prevalenti ex art. 133 c.p.
- Ai fini delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento, relativo alla personalità dell'imputato o alle modalità del fatto, se ritenuto decisivo.
- Il comportamento processuale può assumere rilievo attenuante solo se espressivo di concreta collaborazione o di elementi realmente favorevoli; non è valorizzabile quando intervenga tardivamente rispetto alla già acquisita conoscenza del fatto da parte degli operanti.
Come è indicizzato
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