Cassazione Civile, Ordinanza n. 06996/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della Cassa; ha accolto il ricorso incidentale del pensionato sul tema della prescrizione; ha cassato la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.
Esito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento pensionistico di un iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, che aveva maturato la pensione nel 2004. La corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda di riliquidazione della pensione ma aveva ordinato la restituzione delle somme trattenute dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà per alcuni periodi (luglio 2015-dicembre 2020 e luglio 2010-giugno 2011). La Cassa ha proposto ricorso principale con tre motivi: il primo e il secondo per sostenere la legittimità del contributo di solidarietà e contestare la declaratoria di illegittimità delle trattenute, richiamando varie norme sul sistema previdenziale privatizzato e sullo statuto della Cassa; il terzo per censurare il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale relativamente alle somme del periodo luglio 2010-giugno 2011. Il pensionato ha resistito e proposto ricorso incidentale con un motivo, lamentando a sua volta l'erronea applicazione della prescrizione quinquennale anziché decennale alle trattenute operate sulla pensione. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi connessi e ha ritenuto infondato il ricorso principale, mentre ha accolto il ricorso incidentale sulla prescrizione, affermando che la pretesa restitutoria del pensionato era soggetta a prescrizione decennale perché i ratei trattenuti non erano liquidi ed esigibili. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamati dalla Cassa per sostenere la legittimità degli atti dell'ente previdenziale privatizzato; la Corte, in adesione alla giurisprudenza di legittimità, ha escluso che possano giustificare un prelievo su prestazioni pensionistiche già determinate in base ai criteri applicabili.
evocato in relazione al principio del pro rata; la Corte ha ribadito che non consente agli enti privatizzati di imporre trattenute su pensioni già liquidate in base ai criteri previgenti.
art. 24, comma 4, d.l. 201/2011
richiamato dalla Cassa come base della trattenuta contributiva; la Corte ha ritenuto la trattenuta incompatibile con il principio del pro rata e, comunque, come prestazione patrimoniale riservata al legislatore.
art. 23 Cost.
la Corte qualifica il contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta, quindi soggetta a riserva di legge.
la Corte precisa che la prescrizione quinquennale vale solo per crediti previdenziali liquidi ed esigibili; quando è contestato l'ammontare del trattamento pensionistico, opera la prescrizione ordinaria decennale.
indicato come termine applicabile alla domanda di riliquidazione/restituzione quando i ratei non siano liquidi ed esigibili.
richiamato nella censura sulla prescrizione; la Corte ribadisce che non deroga al principio per cui, in caso di contestazione dell'ammontare del trattamento, il termine è decennale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.
art. 129 r.d.l. 1827/1935
citato in via giurisprudenziale come norma che, insieme all'art. 2948 n. 4 c.c., presuppone la liquidità ed esigibilità del credito per la prescrizione quinquennale.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, mediante atti interni o delibere, prelievi di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, perché una simile imposizione incide su una prestazione patrimoniale riservata alla legge e non è giustificata dal solo obiettivo di equilibrio finanziario.
- Il principio del pro rata impedisce che, per pensioni già maturate e liquidate, vengano modificati in peius i criteri di determinazione del trattamento o introdotte trattenute sostanzialmente nuove rispetto al diritto già consolidato.
- In materia previdenziale, la prescrizione quinquennale dei ratei presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se è controverso l'ammontare del trattamento o la spettanza dei ratei trattenuti, l'azione di riliquidazione o restituzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
- La domanda di restituzione di trattenute operate sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà, quando dipende dalla previa verifica della corretta quantificazione del trattamento, non può essere ricondotta automaticamente alla prescrizione breve propria delle prestazioni periodiche già determinate.
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