Cassazione Civile, Ordinanza n. 05376/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da due azioni riunite promosse da soggetti che assumevano di essere creditori di un debitore per ingenti esposizioni garantite da fideiussioni, al fine di far dichiarare la simulazione di un atto pubblico del 13 maggio 2004 con cui il debitore aveva donato vari immobili alla coniuge e ai figli, e in subordine di ottenerne la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. I convenuti contestavano la simulazione, il consilium fraudis e la sussistenza dei presupposti della revocatoria, deducendo anche la capienza patrimoniale residua. Il Tribunale rigettava la simulazione e accoglieva la revocatoria; la Corte d'appello confermava il rigetto dell'appello principale e dichiarava inammissibile l'appello incidentale della società creditrice. In cassazione i ricorrenti articolavano due motivi: con il primo denunciavano omesso esame, ex art. 360, n. 5, c.p.c., di documenti asseritamente decisivi relativi alla convocazione assembleare di una società e alla conseguente valutazione della scientia damni/consilium fraudis e della patrimonialità residua; con il secondo deducevano violazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., lamentando un erroneo uso delle presunzioni e, più in generale, una cattiva valutazione delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, il difetto di autosufficienza per mancata trascrizione nel ricorso del contenuto dei documenti e degli atti richiamati a sostegno delle censure, nonché l'omessa indicazione della loro sede processuale. Ha inoltre osservato che le doglianze, pur formalmente incardinate sull'art. 360, n. 5, c.p.c., miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. È stata anche richiamata la giurisprudenza secondo cui la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo ove il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia violato il regime legale della prova, non già quando si contesti il diverso apprezzamento delle prove offerte. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti in favore della società controricorrente; nessuna statuizione è stata resa sulle spese in favore dell'altra intimata non costituita in difesa. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dai creditori contro l'atto di disposizione patrimoniale del debitore.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è ammesso solo nei limiti del mancato esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare l'omessa o erronea valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È invocato dai ricorrenti per denunciare la violazione delle norme sulle presunzioni, ma la censura viene ritenuta in sostanza una richiesta di riesame del merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare e riportare il contenuto degli atti e documenti su cui si fonda la censura, nonché la loro collocazione processuale, a pena di inammissibilità.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non quando si contesti la valutazione delle prove ritualmente acquisite.
Non è violato dal mero diverso apprezzamento di prove contrapposte, attività riservata al giudice di merito.
Richiamati con riferimento alle presunzioni semplici e legali, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a contestare l'apprezzamento di merito delle risultanze probatorie.
Indicato come base del rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non assolve all'onere di specificità e autosufficienza richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mediante la puntuale indicazione e trascrizione degli atti e documenti sui quali si fondano le censure.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficiente, contraddittoria o erronea valutazione delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia derogato al regime legale della prova; non è invece deducibile per contestare il libero apprezzamento del materiale istruttorio.
- Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa ponderazione delle risultanze probatorie sono estranee alla funzione del giudizio di legittimità.
- L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. costituisce il presupposto processuale della lite quando si contesti la validità opponibile di un atto di disposizione patrimoniale compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie.
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