Cassazione Civile, Ordinanza n. 04998/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione immobiliare ad uso diverso tra due società. La locatrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo per canoni non pagati, indennità di occupazione e penale contrattuale dopo la morosità della conduttrice e il ritardo nel rilascio dell’immobile. L’opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dalla società conduttrice e dai soci illimitatamente responsabili, è stata accolta solo in parte: il giudice di primo grado ha riconosciuto alcuni ulteriori pagamenti non considerati dalla creditrice e ha ricalcolato la penale scorporando l’IVA. La Corte d’appello ha confermato tale decisione. In cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) nullità e violazione delle norme sull’appello per avere la Corte dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo con cui si contestava il mancato riconoscimento di alcuni pagamenti; 2) violazione delle norme sul pagamento con assegni, sull’onere della prova e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che nove assegni consegnati al locatore avrebbero dovuto valere come pagamento liberatorio salvo prova del mancato incasso da parte del creditore; 3) violazione delle norme sull’imputazione del pagamento, prescrizione e valutazione della prova, sostenendo che quattro bonifici del 2009 fossero riferibili al contratto di locazione del 2009 e non a un precedente contratto del 2005, ormai prescritto; 4) violazione delle norme sulla penale e sul risarcimento da ritardato rilascio, contestando il calcolo dell’importo dovuto dopo la convalida di sfratto e negando che il maggior danno del locatore potesse ritenersi in re ipsa; 5) violazione dell’art. 1384 c.c., sostenendo che la penale fosse manifestamente eccessiva e dovesse essere ridotta, anche per il ritardo del locatore nell’esecuzione dello sfratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutti e cinque i motivi. Ha ritenuto il primo motivo non autosufficiente perché non riportava in modo specifico il contenuto del motivo di appello e della documentazione richiamata; il secondo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, inoltre, proponeva una rivalutazione del merito preclusa in cassazione, in presenza di doppia conforme; il terzo inammissibile perché denunciava in modo improprio violazioni di legge e comunque non coglieva la motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto i pagamenti imputati dal locatore a debiti pregressi; il quarto inammissibile perché oscuro, non pertinente rispetto alla motivazione effettivamente censurata e formulato in modo non autosufficiente; il quinto inammissibile perché non individuava chiaramente il passaggio motivazionale impugnato e comunque non dimostrava l’assolvimento dell’onere di allegare e provare le circostanze rilevanti per la riduzione della penale ex art. 1384 c.c. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata. È stato inoltre disposto, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per censurare la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità, il ricorrente deve indicare in cassazione le ragioni dell’errore del giudice di merito e riportare il contenuto del motivo di gravame nella misura necessaria a dimostrarne la specificità.
Richiamato insieme all’art. 342 c.p.c. nel primo motivo, ma la Corte non entra nel merito della relativa doglianza per difetto di autosufficienza.
Richiamato insieme all’art. 342 c.p.c. nel primo motivo, senza un esame di merito per inammissibilità del motivo.
art. 111 Cost.
Invocato per dedurre violazione del giusto processo e della motivazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
Richiamato più volte per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma le doglianze sono state ritenute generiche o non pertinenti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo applica in modo rigoroso: il ricorso deve contenere l’indicazione specifica e la localizzazione degli atti e documenti rilevanti; non è sufficiente un rinvio generico agli atti del giudizio di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi che formalmente denunciano violazione di legge, nullità e omesso esame sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi o se mirano solo a una rivalutazione del merito, nei limiti posti dalla doppia conforme.
Richiamato nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito per inammissibilità.
In tema di imputazione del pagamento, la contestazione deve confrontarsi con l’effettiva motivazione della sentenza; la censura sul riparto dell’onere probatorio è inammissibile se il giudice di merito ha ritenuto raggiunta la prova dell’imputazione del pagamento a debiti pregressi.
Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte ribadisce che la censura era inammissibile perché non colpiva la motivazione concreta sulla imputazione dei pagamenti.
Richiamato nel quarto motivo in tema di penale e danno da ritardato rilascio, ma senza accoglimento della censura.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte non ammette la censura perché mira a rimettere in discussione la quantificazione del danno/penale senza adeguata critica alla ratio della sentenza.
La riduzione della penale, anche d’ufficio, presuppone che la parte abbia assolto l’onere di allegare e provare le circostanze rilevanti per valutarne l’eccessività; in mancanza, il rigetto della domanda di riduzione è corretto.
Richiamato in tema di indennità dovuta per ritardata restituzione dell’immobile; la Corte non accoglie la tesi del danno in re ipsa come criterio per fondare la censura.
Richiamato insieme alle norme sul danno e sulla penale nel quarto motivo, senza specifico accoglimento della doglianza.
La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; se invece contesta la valutazione della prova, il motivo non è correttamente veicolato come violazione dell’onere probatorio.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte considera inammissibile la censura perché sostanzialmente diretta a rivalutare il merito.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla prescrizione, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato nel terzo motivo senza una autonoma ratio decidendi accolta.
La tesi della prescrizione quinquennale dei crediti relativi al precedente contratto è stata ritenuta non pertinente, poiché i pagamenti erano stati effettuati e imputati prima del maturare della prescrizione.
Richiamato per lamentare errata valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice dichiara espressamente di non osservare il principio o usa prove non introdotte dalle parti.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Norma sul rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, se dovuto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi censura in cassazione la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità deve riportare in modo autosufficiente il contenuto del motivo di gravame e indicare puntualmente perché esso sarebbe stato specifico; il mero rinvio agli atti di merito è insufficiente.
- Le censure di violazione di legge non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove: il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di pagamento mediante assegno può richiedere di distinguere tra emissione/consegna del titolo e incasso, ma in cassazione la relativa doglianza deve confrontarsi con gli accertamenti di merito già compiuti e con la motivazione sulla imputazione del pagamento.
- La censura sulla ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice ha attribuito l’onere alla parte sbagliata; se si contesta la valutazione della prova, il vizio va eventualmente prospettato nei limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c., quando consentito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è precluso, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La riduzione della penale ex art. 1384 c.c. richiede allegazione e prova delle circostanze che ne evidenziano l’eccessività; il potere del giudice di ridurla anche d’ufficio non elimina gli oneri assertivi e probatori della parte interessata.
- Il danno da ritardata restituzione dell’immobile locato non può essere contestato con censure astratte o generiche: occorre attaccare la motivazione concreta con argomentazioni pertinenti e autosufficienti.
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